Gli onorari del CTU

Gli Onorari del CTU

strumenti di lavoro

La modalità di calcolo dei compensi spettanti al Consulente CTU è regolata dal DM 30/05/2002 e dal TU Spese di Giustizia di cui al DPR 115/02, oltre che dall’articolo art. 4 della L. 319/80.

Vediamo cosa prevedono queste norme e come si utilizzano per formulare la richiesta di liquidazione.

È bene ricordare che tale richiesta va depositata entro 100 giorni dal termine dell’incarico così come previsto dal TU citato che è stato confermato dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., sent. n. 4373/2015). Il mancato rispetto di questo termine potrebbe provocare la decadenza del diritto.

Gli onorari sono fissi, variabili e commisurati al tempo e nelle materie tecnico-ingegneristiche sono applicabili:

– onorari variabili a percentuale (per scaglioni),

– onorari variabili da minimo a massimo,

– onorari a tempo (vacazioni).

Più specificamente, l’art. 1 degli allegati al DM 30/05/02 dispone che:

“Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo … per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni”.

Il magistrato determina gli onorari variabili (quindi sia quelli a percentuale, sia quelli da min. a max.) tenendo conto:

delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita” e può aumentarli sino al 20% se “dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato”.

Aumenti e decurtazioni

L’art. 52 TU contempla la possibilità di aumentare tutti gli onorari sino al doppio per le prestazioni di:

eccezionale importanza, complessità e difficoltà”,

ma al tempo stesso ne prevede obbligatoriamente la riduzione se la prestazione non è completata nel termine fissato, o entro quello eventualmente prorogato; più precisamente, dispone che per gli onorari a vacazione non si debba considerare il periodo successivo alla scadenza, mentre per gli altri onorari si applicherà una decurtazione di 1/3.

Il Legislatore era stato attento e aveva disposto (art. 54 TU) che gli onorari fossero adeguati:

“ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”.

Accade però che da maggio 2002 ad oggi sono trascorsi circa 22 anni senza che il Ministero abbia mai adeguato i compensi che, secondo l’ISTAT, hanno registrato una variazione di circa il 50%.

Tabelle di riferimento

Sostanzialmente, la prima cosa da fare per formulare predisporre la propria istanza di liquidazione è individuare se l’oggetto dell’incarico sia compreso in una o più delle tabelle allegate al DM citato, che sono così suddivise:

– art. 3 (onorari a percentuale): valutazione di aziende, enti per legge, il consiglio è quello di indicare le principali prestazioni eseguite e motivare, anche sinteticamente, la richiesta.

Da ricordare che se l’incarico contempla accertamenti che hanno come riferimento tabelle diverse, è corretto richiedere onorari distinti per ciascuna attività svolta.

Meglio le tabelle?

Le liquidazioni tabellari sono, in generale, preferibili per il CTU perché, mediamente conducono a compensi maggiori, rispetto alle vacazioni di cui parleremo tra poco.

Ma sono preferibili anche per il giudice che con un semplice calcolo può applicare il minimo e il massimo di legge entro i quali liquidare il compenso.

Vacazioni

Se, invece, la materia oggetto della CTU non è compresa nelle tabelle, come ad esempio “la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali” non resta che ricorrere al criterio degli onorari a tempo.

La vacazione giudiziaria è di 2 ore e non possono essere richieste più di 4 vacazioni al giorno (salvo che per attività svolte alla presenza del magistrato).

La prima vacazione vale euro 14,68 e ognuna di quelle successivi euro 8,15 (cioè 4,075 euro/h, e questo contrasta con l’art. 2233 cod. civ. che recita “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

Onorari a percentuale e vacazioni insieme?

Se il quesito contempla accertamenti distinti, gli uni riconducibili agli onorari a percentuale e gli altri a quelli commisurati al tempo, è corretto chiedere entrambi gli onorari.

Se, ad esempio, il quesito chiede di ricostruire la dinamica di un sinistro stradale (prestazione non riconducibile alle tabelle, quindi da computarsi a vacazioni) e la stima del danno subito dai veicoli (prestazione contemplata dall’art. 17 delle tabelle allegate dal DM 30/05/2002), è corretto che il CTU conteggi:

a vacazioni il lavoro svolto per la parte ricostruttiva: ad esempio, se sono state necessarie 100 vacazioni per studio degli atti, sopralluoghi, redazione dell’elaborato, ecc. la relativa richiesta di onorari sarà di 984,53 euro a cui aggiungere gli onorari variabili per la stima del danno: ad esempio, se è stato computato un danno di 15.000 euro, la relativa richiesta di onorari sarà da un min. di 286,10 a un max. di 572,21 euro.

Quante vacazioni si possono chiedere

Quante vacazioni possono essere conteggiati?

A parte il limite di 4 vacazioni/giorno per ogni incarico la legge nulla dice, quindi in linea di principio si possono conteggiare anche tutti i giorni, dall’incarico al deposito della relazione.

Una indicazione viene sempre dall’art. 4 della L. citata, che all’ultimo comma richiama art. 455 (oggi abrogato) del RD 23 maggio 1924, n. 827 e dispone che:

il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione”.

E qui è legittimo chiedersi come potrà un magistrato, che ha chiamato un CTU per farsi spiegare cose che non conosce (la causa di un incidente stradale o le possibili conseguenze), a calcolare le vacazioni “con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico”?

Ciò che sconcerta è che il CTU è “credibile” quando stima un danno o ricostruisce la dinamica di un sinistro, con relazioni che sono tanto importanti da orientano le sentenze, ma non lo è più quando dichiara le ore impiegate per svolgere il proprio lavoro e la legge fa quindi intervenire il magistrato, a cui chiede di essere “rigoroso”, dimenticando che di competenze per poter valutare la questione il magistrato proprio non ne ha, anche perché, se le avesse avute, non avrebbe dovuto chiamare un CTU.

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