Il nuovo Albo Nazionale dei CTU: le novità Il DM n. 109/2023 del 11 agosto istituisce l’Albo unico dei CTU e introduce diverse novità: 5 anni di esperienza professionale come requisito, continuità dell’attività e aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione.

Le aree di competenza e specializzazioni aumentano, con la possibilità di iscriversi in più campi.

È introdotta la certificazione UNI come prova alternativa di esperienza.

Sulla G.U. di venerdì 11 agosto, è stato pubblicato il DM n. 109/2023 con cui il ministro Carlo Nordio istituisce l’Albo unico dei CTU e il Ministero ha comunque 6 mesi per implementare gli aspetti informatici).

Tante le novità del nuovo Albo Nazionale dei CTU

si uniforma a 5 anni l’anzianità professionale minima di iscrizione all’Ordine/Collegio di appartenenza (oggi ogni Tribunale aveva le sue regole: 3 o 5 anni, ma anche nessuna anzianità)

l’attività della specializzazione indicata come CTU deve essere stata esercitata per almeno 5 anni “in modo effettivo e continuativo”, con poche possibili deroghe;

il mantenimento dell’iscrizione è legato allo “svolgimento continuativo” dell’attività professionale e al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale (peccato non esistano obblighi per molte categorie, quindi già cominciamo con le discriminazioni tra chi esercita una professione ordinistica e quindi ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, ecc. e chi è iscritto altrove, ad esempio al Ruolo Periti e Esperti delle CCIAA oppure ad albi di associazioni ex L. 4/2013, visto che non tutti impongono la formazione e l’aggiornamento continuo);

per ogni singolo CTU sarà indicato il numero di incarichi ricevuti/revocati;

finalmente aumentano le aree di competenze e relative specializzazioni (contenute all’all. A, di ben 28 pagg., mentre l’all. B è una tabella di equipollenza in ambito medico) e ci si potrà iscrivere in più specializzazioni, ricorrendo i requisiti (un passo vanti: fino ad oggi nella maggior parte dei Tribunali ci si poteva iscrivere al massimo in 3 ambiti);

una primizia è l’introduzione della certificazione UNI relativa all’attività professionale quale strumento alternativo per dimostrare di aver esercitato “in modo effettivo e continuativo” per almeno 5 anni una specifica attività; l’art. 5 del DM prevede infatti che, alternativamente, sia riconosciuta la specifica competenza al realizzarsi di almeno 2 delle seguenti circostanze:

  1. a) adeguati titoli di specializzazione post-universitari, purché l’iscrizione all’Ordine/Collegio sia di almeno 5 anni;
  2. b) possesso di adeguato cv, comprendente ad esempio attività di docenza o ricerca, pubblicazioni su riviste scientifiche, ecc.;
  3. c) certificazione UNI relativa all’attività professionale: si tratta di norme UNI relative alla certificazione delle competenze professionali sulle attività non regolamentate.

Certo la certificazione UNI potrebbe anche costituire una scorciatoia legale, in quanto viene normalmente richiesta una anzianità di “soli” 3 anni, rispetto ai 5 richiesti dall’art. 4 del DM.

Non si capisce se la certificazione CERTING (rilasciata dal CNI), essendo riconosciuta da Accredia al pari delle certificazioni UNI, sarà equiparata alle UNI?

Il CTU potrà infine chiedere la sospensione volontaria, finora non prevista (anche se di fatto capitava di chiedere ai giudici di non ricevere incarichi per un po’, per motivi professionali o personali), per un periodo non superiore a 9 mesi o più richieste, purché complessivamente non superiori a 18 mesi in un quadriennio.

Naturalmente, ci si potrà anche cancellare volontariamente dall’albo o anche solo da alcune specializzazioni.

Insomma, un bel po’ di novità ci attendono, quasi tutte positive.

La nota stonata è costituita dall’allegato A relativo alle specializzazioni previste nel nostro settore :

Allegato A – CATEGORIE e SPECIALIZZAZIONI

|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE

|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI DANNI

|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI IN GENERE

|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI TRASPORTI

|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI VITA

|ASSICURAZIONI |RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI

|ASSICURAZIONI |STATISTICA ASSICURATIVA

poteva (e doveva) essere più dettagliata meglio e chiarificata la “specializzazione” non sempre univocamente comprensibile.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER