L'art. 172 del Codice della Strada impone l'Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
La norma si rispetta applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori).
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori.
I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori.
Quest'ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto.
Va ricordato che:
I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.
Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell'auto. Attenzione il bambino può occupare il sedile anteriore solo se la macchina è provvista di airbag che possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.
Sono molti gli errori che si commettono quando si trasportano bambini in auto.
Il primo e più grande è proprio quello di non usare il seggiolino. Spesso con la giustificazione che il tragitto è breve, ma il 40% degli incidenti si verifica su percorsi inferiori a 3 km.
Da una inchiesta è emerso che in Italia l’abitudine ad allacciare i bambini al seggiolino è legata molto all’età dei piccoli: più crescono e meno si tiene in considerazione questa norma di sicurezza.
La percentuale di genitori che allacciano sempre i bambini al seggiolino è generalmente molto bassa.
Una elevata percentuale di genitori che non allaccia i bambini ai seggiolini ammette che la ragione principale sono le proteste e i capricci dei piccoli.
Assicurare i bambini al sediolino è importantissimo e nessuno deve pensare di poter tenere al sicuro un bambino tenendolo in braccio.
Sul sedile anteriore se scoppia l'airbag in caso di incidente si rischia di ferire gravemente il piccolo, ma non basta, le poche decine di chilogrammi di peso del bambino si moltiplicano esponenzialmente in funzione della velocità di impatto in caso di incidente ed è impossibile trattenere il bimbo con le braccia. In caso poi che neanche l'adulto sia correttamente ritenuto il rischio è quello di schiacciare il bimbo con il proprio peso.
I genitori che non tutelano adeguatamente i propri piccoli rischiano di pagare, in caso di incidente, un prezzo altissimo: il rimorso di aver fatto del male al proprio piccolo e sono puniti dal Codice della Strada con una sanzione amministrativa da 74 a 299 euro, per il guidatore, la decurtazione di 5 punti sulla patente.
Sarebbe bello che ogni cittadino sentisse su di la necessità di rispettare la norma ma sappiamo che così non è. Allora lo Stato attivi, a tutti i livelli, i propri organi di controllo per eseguire le verifiche. Reprimendo certi cattivi atteggiamenti si educa e si previene. Sarà un mondo migliore quello in cui ogni genitore cosciente si impegni ad educare quelli meno attenti ad essere vigili e ad amare di più i propri figli esercitando anche questo tipo di controlli.
L'art. 172 comma 10 del C.D.S. così recita:. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.