Riceviamo da Pasquale Passaro e volentieri pubblichiamo

Foto di PasqualeLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

La carta di circolazione è il documento che attesta l’idoneità di un veicolo, alla circolazione.

Viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile insieme alla targa al momento dell’immatricolazione di un veicolo nuovo o in caso di rinnovo dell’immatricolazione; dall’anno 2000 è di formato A4, diviso in otto sezioni, quattro per facciata ed una di esse contiene la legenda dei codici armonizzati, indicati nella direttiva 1999/37/CE.

Figura 1

 In passato all’atto dell’immatricolazione veniva rilasciato un foglio provvisorio di circolazione, che aveva una durata massima di novanta giorni, in attesa che venisse prodotta dall’ufficio competente la carta di circolazione definitiva.

Figura 2

Siamo soliti chiamare questo documento Libretto di circolazione per il fatto che in origine si presentava come un libricino a più fogli  che, oltre a contenere tutti i dati tecnici e di proprietà del mezzo a cui si riferiva, aveva delle pagine su cui venivano annotati i trasferimenti di proprietà, le modifiche apportate, le revisioni periodiche.

Eccone alcuni esemplari dagli anni ’20 ai primi anni ’70 Figura 3 Negli anni settanta la pagina con la descrizione delle caratteristiche tecniche cominciò ad essere scritta utilizzando le tecnologie allora disponibili Figura 4

 e già prima del 1980 si videro le prime carte di circolazione concepite con criteri attuali, costituite da un unico foglio  bianco diviso in vari riquadri che rappresentavano in sintesi le pagine dei precedenti documenti.

Figura 5 Questo venne sostituito per esigenze di stampa meccanografica da quello utilizzato sino al duemila. Figura 6 Oggi è il documento di circolazione di tutti i veicoli a motore, ma fino a qualche anno fa non lo era per i ciclomotori. Figura 7 Per questi, che non recavano targa, veniva rilasciato dalla Motorizazione Civile un certificato di circolazione. A norma della direttiva 1999/37/CE la carta di circolazione deve contenere: –         il nome dell’autorità competente al rilascio, –        la dicitura “Carta di circolazione” stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato che la rilascia, –        la dicitura “Comunità europea” stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato che la rilascia, –        il numero del documento.   I codici comunitari sono lettere dell’alfabeto e devono precedere i dati riportati sul documento.   (A)   Numero di immatricolazione (targa) (B)   Data della prima immatricolazione del veicolo (C)    Nell’ambito di questo codice, suddiviso anche in sub-codici C.1, C.1.1,ecc.,      vengono indicate le generalità del proprietario e l’indirizzo, se del caso il titolo (proprietario, comproprietario, locatario) in base al quale questi dispone del veicolo (D)   Qui si descrive il veicolo, indicandone marca (D.1), tipo (D.2) e denominazione commerciale (D.3) (E)    Numero di identificazione del veicolo (telaio) (F)    Massa, (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile (G)   Massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (H)   Durata di validità, se non è illimitata (I)      Data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta (J)     Categoria del veicolo (K)   Numero di omologazione del tipo (L)    Numero di assi (M)   Interasse in mm (N)    Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg ripartizione tra gli assi della massa: N.1 asse 1 (kg), N.2 asse 2 (kg), N.3 asse 3 (kg) ecc. (O)    Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile (P)     Motore, P.4 regime nominale (giri/-1), P.5 numero di identidficazione del motore (Q)    Rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per motocicli) (R)     Colore del veicolo (S)      Posti, S.1 numero di posti a sedere compreso il conducente, S.2 numero di posti in piedi (dove ricorre il caso) (T)      Velocità massima (km/h) (U)    Livello sonoro, U.1 veicolo fermo [dB(A)], U.3 veicolo in marcia [dB(A)] (V)     Emissioni: V.1 CO (g/km o g/kWh), V.2 HC, V.3 Nox, V.4 HC+Nox (g/km), V.5 particolato per motori diesel, V.6 coefficiente di assorbimento per motori diesel (giri/m-1), V.7 CO? (g/km), V.8 consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km), V.9 indicazione della classe ambientale di omologazione CE (W)  Capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante. In caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta di circolazione va presentata denuncia all’autorità di polizia che rilascia copia della denuncia. La copia di denuncia è anche permesso provvisorio di circolazione fino al ricevimento del duplicato. Figura 8 IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ Il nominativo riportato sulla carta di circolazione non certifica la proprietà del veicolo; essa è attestata da altro documento che è detto per questo CDP, certificato di proprietà. Figura 9

Ha sostituito dalla metà degli anni ottanta il Foglio Complementare,

Figura 10

 ma a sua differenza non segue il veicolo con una semplice annotazione dei trasferimenti di proprietà; ne viene emesso uno nuovo, intestato all'acquirente, al momento della registrazione dell’atto di vendita. Ne riceviamo uno, da conservare, con l’indicazione della data e del motivo della radiazione per ogni mezzo che demoliamo, ci viene rubato o vendiamo all’estero. LA TARGA E’ il numero di immatricolazione del veicolo, quello indicato sotto il codice armonizzato (A) della carta di circolazione. Ecco l’aspetto dal 1999 Figura 11 Viene assegnato al momento dell’immatricolazione e segue il mezzo nei trasferimenti di proprietà, fanno eccezione le targhe a sei caratteri alfanumerici  per i ciclomotori Figura 12

 che sono personali e restano al proprietario in caso di vendita del mezzo, esse vengono sospese con l’alienazione del mezzo e riattivate per essere apposte sull’ulteriore ciclomotore che l’intestatario della targa dovesse acquistare.

 Non siamo stati in grado di acquisire immagini di targhe di veicoli antecedenti al 1932, anno in cui è stato istituito il sistema di targhe per sigle provinciali con caratteri posti su due righe con la sigla provinciale posta a sinistra nella riga superiore.

La targa obbligatoria per i veicoli esiste, però, fin dal 1897, anno in cui per Regio Decreto fu istituita una targa obbligatoria per i velocipedi, ed in analogia nell’anno successivo il Comune di Milano emanò un regolamento per la circolazione delle vetture automobili ai cui proprietari era fatto obbligo di esporre in maniera fissa sulla fiancata sinistra degli automobili (maschile sì! E per diversi anni) una targa riportante  il nome del proprietario ed il numero della licenza comunale.

A livello nazionale nel 1901 fu promulgato per Regio Decreto l’obbligo di esporre una targa in metallo recante ben visibili il nome della provincia per esteso ed il numero di concessione della licenza, rilasciata dalla Prefettura. Di questa targa, che doveva essere realizzata a cura e spese del proprietario, ne restano solo due conservate in musei. Questa normativa restò in vigore fino al 1905 anno in cui venne eliminato il nome per esteso della provincia che fu sistituito da un numero: da 1 a 69 (tanti erano all’epoca i capoluoghi) che contraddistingueva la provincia in ordine strettamente alfabetico; fuori da questo ordine troviamo le province dal numero 70 al 76, nate nei territori acquisiti all’esito della prima guerra mondiale. La targa doveva sempre essere realizzata a cura e spese del proprietario; il numero della provincia andava scritto in rosso, la cifra numerica seguente era assegnata dalla Prefettura. La sigla della provincia fu introdotta nel 1927 e la targa così concepita, con varie modifiche nella forma, nei materiali, nella disposizione dei caratteri e nel colore, è rimasta in vigore sino al marzo 1994. Figura 13 Figura 14  

Il sistema attuale di numerazione progressiva unica nazionale LLNNNLL è stato introdotto a partire dal 2 marzo 1994 e dovrebbe garantire l’applicazione delle targhe sulle autovetture che verranno immatricolate per quasi tutto il ventunesimo secolo.

Figura 15