Corte di Cassazione, sezione III, Sentenza 18 ottobre 2011 n. 21508. L’ANAS deve risarcire i danni per la caduta a causa del fango, sterpaglie e sabbia dovuti alla pioggia del giorno prima

 

Il fatto: Un motociclista, percorrendo una importante arteria di raccordo di Catanzaro, cade a causa della presenza sulla sede viaria di fango e detriti.

La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 21508 del 2011, ha ritenuto che esiste la responsabilità dell’ente gestore della strada.Tale responsabilità, si legge nella sentenza, è da attribuirsi al mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti accumulatisi il giorno prima. a causa di una pioggia torrenziale. L’ente non solo non aveva provveduto alla rimozione del pericolo ma non aveva neanche provveduto a segnalarlo.

In definitiva il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, essendo la pioggia un fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode.