L’indennizzo diretto è FACOLTATIVO
Con la nota sentenza n. 180/2010, la Corte Costituzionale ha sancito la facoltatività della procedura di indennizzo diretto, riconoscendo al danneggiato da sinistro stradale la possibilità di esercitare lazione diretta tanto nei confronti della propria impresa assicurazione, in applicazione dellart. 149 C.d.A., quanto nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia di assicurazione, secondo la procedura c.d. ordinaria definita dallart. 148 C.d.A..
La riconosciuta alternatività delle due procedure, come peraltro avevano presagito gli stessi giudici della Consulta, ha dato la stura a tutta una serie di problematiche di natura operativa, soprattutto dal lato delle imprese di assicurazione che, in attuazione dellart. 150 C.d.A., hanno concluso la Convenzione CARD istituendo le relative stanze di compensazione.
Nei rapporti tra Compagnie, al fine di mantenere lequilibrio economico e finanziario che trova espressione nella Convenzione CARD, diviene essenziale che tutti i sinistri rientranti nellambito di applicazione dellart. 149 C.d.A. siano gestiti dallimpresa del danneggiato. La possibilità che un certo numero, peraltro imprecisato, di sinistri venga gestito nella fase giudiziale dallimpresa del responsabile e non dallimpresa del danneggiato determina come è evidente unalterazione degli equilibri precostituiti.
Da qui la pratica, invalsa tra le compagnie, dellintervento volontario: nel giudizio intentato nei confronti del responsabile civile e della sua Compagnia, limpresa di assicurazione del danneggiato spiega intervento volontario, dichiarandosi tenuta al risarcimento in attuazione della Convenzione CARD e assumendo in proprio, quindi, il debito derivante dalleventuale sentenza di condanna.
Una simile prassi è stata lungamente osteggiata da parte della giurisprudenza di merito, che ha sostenuto la carenza di interesse a resistere dellassicurazione del danneggiato e, soprattutto, ha rilevato come lart. 149 C.d.A. consenta lintervento dellimpresa del responsabile nel giudizio intrapreso nei confronti dellimpresa del danneggiato, ma non lipotesi inversa.
Questultima considerazione è senzaltro vera, rispondendo al dato letterale dellart. 149 C.d.A., ma certamente non esclude che lammissibilità dellintervento volontario dellimpresa del danneggiato possa trovare fondamento nei principi generali di diritto sostanziale e processuale.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Milano, nella sentenza 28 ottobre 2011, n. 13052, si fa carico di ricostruire lo schema giuridico che si viene a creare tra assicurazione gerente, assicurazione gestionaria e danneggiato, riconducendolo lucidamente alla figura giuridica della delegazione cumulativa, disciplinata dagli artt. 1268 ss. c.c.
La delegazione, che sorge allorché un debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga verso il creditore, oltre al c.d. rapporto di valuta in favore del creditore, presuppone lesistenza di un rapporto di provvista tra debitore originario e nuovo debitore.
Nella fattispecie, il rapporto di provvista tra assicuratore del responsabile (delegante) e assicurazione del danneggiato (delegato) sussiste e rinviene la sua causa propria nella convenzione CARD conclusa tra le imprese, in virtù della quale ciascuna delle partecipanti deve assumere la veste [ ] di Gestionaria, quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dellimpresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro.
Lesistenza, sul piano del diritto sostanziale, di un simile rapporto di provvista giustifica lassegnazione da parte dellimpresa del responsabile, nei confronti della quale il danneggiato abbia esperito lazione risarcitoria dellimpresa del danneggiato quale nuovo debitore e ciò, sul piano processuale, vale a fondare linteresse di questultima compagnia a resistere alla domanda attorea e, in ultima analisi, a legittimarne lintervento.
Lintervento dellimpresa del danneggiato sarà da qualificarsi in termini di intervento adesivo autonomo (detto anche litisconsortile), che non pregiudica minimamente la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, lintervento volontario del terzo produce lautomatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria (Cfr. Cassazione, sentenza 1° luglio 2008, n. 17954).
Lanalisi del Giudice ambrosiano appare lucida e condivisibile, fondata su solidi appigli normativi.
Sul piano pratico e operativo, la soluzione prospettata nella sentenza in commento consente di superare uno dei principali problemi applicativi, sorti in conseguenza della richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
Lammissibilità dellintervento volontario dellimpresa del danneggiato nel giudizio intentato nei confronti dellimpresa del responsabile consentirà alle compagnie di assicurazione di gestire il contenzioso non alterando i loro rapporti, come delineati nella Convenzione CARD, senza alcun pregiudizio per lattore/danneggiato, che anzi vedrà aumentata la propria garanzia attraverso il cumulo di due debitore, che autonomamente non potrebbe realizzare, stante lalternatività da intendersi in termini di esclusione reciproca tra lazione ex art. 149 del Codice e lazione nei confronti del responsabile.
da Altalex, 28 novembre 2011. Nota di Raffaele Plenteda
Tribunale di Milano
Sentenza 28 ottobre 2011, n. 13052
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato in data 31.03.2011 D. L. esponeva:
– che il giorno 4.04.2010 in Novate Milanese si verificava un sinistro tra la propria autovettura, Audi A3 tg ***, assicurata per la RCA dalla società Alfa S.p.A. e lautovettura Ford Mondeo tg *** di proprietà del sig. L. G., condotta dalla sig.ra L. R. ed assicurata per RCA dalla societàBeta Ass.ni Spa;
– che il 7.04.2010 lattore D.L. azionava la procedura di indennizzo diretto ex D. Lgs. 209/2005 nei confronti della Alfa Spa, ma in data 5.05,.2010 questultima negava ogni risarcimento;
– che, in data 24.05.2010, lattore richiedeva quindi il risarcimento alla società Beta Ass.ni Spa, la quale invitava a rivolgere le proprie richieste alla Alfa Spa, opponendo lapplicabilità della procedura di indennizzo diretto;
– che in data 23.07.2010, lattore riceveva da parte della Alfa Spa, la somma di euro 10.000,00, dallo stesso trattenuta in acconto del maggior danno subito.
Conveniva quindi in giudizio la Beta Ass. ni Spa e L. G. e, concludeva affinché questo Tribunale:
– dichiarasse la civile ed esclusiva responsabilità di R. L. in ordine alla cessazione del sinistro di cui è causa, in conseguenza del mancato rispetto, da parte della stessa, del segnale di precedenza;
– condannasse, in solido, ex artt. 2043, 2054, 2057 e 2059 c.c. e D. Lgs 209/2005, L. G. e la società Beta Ass. ni Spa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro nella misura di euro 21.279,04.
Nelludienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., veniva dichiarata la contumacia dei convenuti. Interveniva volontariamente la Società Alfa Spa, la quale sosteneva di agire per conto di Beta Ass. ni SpA e concludeva chiedendo di:
I. respingere le domande proposte dallattore D.L., poiché infondate per violazione della procedura di Risarcimento Diretto;
II. dichiarare legittimo ed ammissibile il proprio intervento:
In subordine:
III. dichiarare la colpa concorrente del L. nella causazione del sinistro e la conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., detraendo la somma già versata allattore;
IV. disporre che leventuale ulteriore indennizzo dovuto allattore venisse posto a proprio carico, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le due imprese coinvolte.
Il giudice nella stessa udienza rilevava dufficio la questione circa lammissibilità dellintervento volontario della Società Alfa Spa e, sentite le parti, riservava la decisione.
Sciogliendo la riserva, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni ed alla contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c…
Nella successiva udienza del 28.10.2011 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e, nella stessa udienza dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La procedura di Risarcimento Diretto
Al fine di decidere la questione pregiudiziale di legittimità ed ammissibilità dellintervento, appare opportuno premettere quanto segue circa la procedura del Risarcimento Diretto (ex art. 149 D. Lgs 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, dora in avanti Codice).
Ai sensi dellart. 149, in caso di sinistro tra due veicoli assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento allimpresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato; inoltre, qualora lofferta di liquidazione effettuata dallassicurazione sia ritenuta insufficiente o non venga comunicata nei termini oppure sia negato il risarcimento diretto, il danneggiato può proporre lazione diretta di cui allart. 145, c.2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
La questione di legittimità costituzionale
Sul tenore letterale dellart. 149 è stata già sollevata la questione di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., sul presupposto che la norma configurerebbe in capo al danneggiato un obbligo di agire, nelle fattispecie indicate, secondo le modalità della nuova procedura, obbligatoriamente, nei confronti della propria compagnia assicurativa.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità, precisando che la norma stabilisce una facultas agendi in favore del danneggiato, il quale può, non deve, agire contro la propria assicurazione: il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dallordinamento in favore del danneggiato, precisando che lazione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi unalternativa allazione tradizionale per far valere la responsabilità dellautore del danno (Corte Costituzionale, Sent. 19/06/2009, n.180).
Tuttavia il decisum della Corte non ha risolto tutti i dubbi posti dalla dottrina.
Le censure relative alla facoltatività della procedura di indennizzo diretto
Sono state mosse infatti alla sentenza di cui sopra le seguenti censure:
1. Secondo la tesi della facoltatività limitata allambito giudiziale, bisognerebbe distinguere la facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento alluna e allaltra assicurazione, rispetto alla possibilità di agire in giudizio nei loro confronti; la facultas riconosciuta dalla Corte riguarderebbe soltanto la fase giudiziale e non anche quella stragiudiziale, che dovrebbe sempre avere corso tra le parti del rapporto assicurativo; solo in caso di esito negativo della procedura di liquidazione stragiudiziale gestita dalla propria compagnia, rimarrebbe salva per il danneggiato la possibilità di esperire azione diretta nei confronti dellassicurazione del responsabile civile.
2. Una seconda tesi, fondata sulla lettera degli artt. 149 e 150 del Codice e dellart. 9 DPR n. 254/2006, Regolamento del Codice delle Assicurazioni, torna a proporre un regime di obbligatorietà (non solo per la fase stragiudiziale, ma anche per quella giudiziale) dellazione diretta per garantire il rispetto dei valori costituzionali, anche ai fini di una migliore efficienza del mercato assicurativo.
La tesi della facoltatività limitata allambito giudiziale (tesi sub 1) non può essere accolta in quanto si prospetterebbe una mancata corrispondenza tra diritto sostanziale e potere di agire in giudizio, in contrasto con il principio della strumentalità del processo per la tutela dei diritti: secondo questa tesi, infatti, la citazione in giudizio del responsabile e della sua compagnia assicurativa sarebbe ammissibile solo in caso di esito negativo della fase stragiudiziale (cogente) tra le parti del rapporto assicurativo.
Per altro verso, al precipuo fine di evitare il contenzioso, non appare razionale che vi sia unassoluta libertà in fase giudiziale non preceduta da pari facoltà di agire in fase stragiudiziale.
Anche la tesi c.d. dellobbligatorietà (tesi sub 2) non ha pregio, in quanto lassicurazione del danneggiato non è titolare di una propria posizione debitoria nei confronti dellassicurato, ma agisce per conto dellimpresa assicurativa del responsabile civile.
La scelta di impedire al danneggiato di rivolgersi al proprio debitore si pone in contrasto palese sia con le argomentazioni della Corte Costituzionale che con la Direttiva 2005/14/CE.
e la censura relativa allalternatività
Altra dottrina ha infine mosso censura alla citata pronuncia della Corte Costituzionale anche riguardo al concetto di alternatività, perché non definirebbe adeguatamente lampiezza e la portata del rapporto tra la procedura di risarcimento diretto e la comune azione diretta ex art. 144 del Codice. In particolare il rapporto di alternatività si potrebbe configurare come:
A) esclusione unilaterale dellazione del danneggiato nei confronti del responsabile per effetto dellanteriore azione ex art. 149 del Codice;
B) esclusione eventuale: alternatività come mera facoltà di promuovere luna, laltra o entrambe le azioni;
C) esclusione reciproca tra lazione ex art. 149 del Codice e lazione nei confronti del responsabile.
Linterpretazione sub A) non appare condivisibile in quanto comporterebbe labrogazione per via interpretativa dellart. 2043 c.c..
Risultato nella stessa misura inaccettabile consegue anche dalla seconda interpretazione, che condurrebbe alla moltiplicazione delle procedure e delle controversie, senza possibilità di invocare il giudicato.
Ritiene questo giudice, pertanto, preferibile la soluzione sub C).
La Corte, nel dichiarare la facultas, ha lasciato la possibilità al danneggiato di agire sia con azione diretta ex art. 144 del codice sia con lazione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c.,concedendo di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente.
Ciò non comporta,tuttavia, che queste diverse azioni siano cumulabili né che possano essere proposte in fasi successive.
La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo.
Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dellaltra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.
La Corte ha affermato che la disposizione di cui allart. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo potere intende esprimere che il danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale.
In conclusione, ritiene questo giudice, in aderenza alla lettura costituzionalmente orientata, preferibile la tesi:
a. dellassoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici;
b. della facoltà di scelta in fase giudiziale, in termini di alternatività, nei confronti delluna o dellaltra (ovviamente nel rispetto delliter procedimentale stragiudiziale prescritto per ciascuna di tali azioni ex artt. 144 e ss. ed ex art. 149 del Codice).
Questa tesi ha, in primo luogo, il pregio di rafforzare la posizione dellassicurato rimasto danneggiato tramite la legittimazione ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza sottrargli la possibilità di far valere la responsabilità dellautore del danno (nel rispetto tra laltro della citata direttiva CE).
Inoltre, sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si limiti ad affermare la possibilità in capo al danneggiato di scegliere il soggetto passivamente legittimato, non si può comunque ritenere che tale facoltà di scelta sia negata in fase stragiudiziale, essendo in tale fase ammissibile la cumulabilità.
Ciò premesso, nella fattispecie concreta, devesi rigettare leccezione pregiudiziale proposta dallintervenuta, secondo cui sarebbe inammissibile la domanda dellattore per mancato rispetto della procedura di risarcimento diretto.
Lattore infatti aveva espletato la procedura stragiudiziale (con le modalità richieste dalla legge) nei confronti di entrambe le compagnie di assicurazione, avendone (alla luce di quanto esposto) la facoltà.
Successivamente ha evocato in giudizio solamente il responsabile e la compagnia assicuratrice dello stesso, consumando così la propria facultas agendi.
Sullammissibilità dellintervento volontario
Ai fini dellammissibilità dellintervento bisogna invece valutare la disciplina processuale allorché, nello stesso processo, siano chiamate in causa contemporaneamente le due compagnie assicuratrici ovvero le stesse vi partecipino in fasi successive.
Certamente è inammissibile la chiamata in causa di entrambe le compagnie proprio perché in contrasto con il principio di alternatività nellaccezione acquisita.
A maggior ragione è esclusa qualsivoglia ipotesi di litisconsorzio necessario tra le stesse e si deve ora valutare se vi siano ammissibili ipotesi (come quelle in esame) di litisconsorzio facoltativo, successivo allinstaurazione del giudizio.
Lart. 149 del Codice (sia pure con tecnica giuridica non raffinata) risolve al sesto comma solamente la problematica relativa allintervento dellimpresa di assicurazione del veicolo del responsabile, nel senso che la stessa può chiedere di intervenire un giudizio e può estromettere laltra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Il Codice nulla dispone, invece, circa lintervento in esame dellimpresa assicuratrice nel giudizio proposto nei confronti del responsabile civile.
La società Alfa SpA, interventore volontario, sostiene di agire per conto di Beta Ass.ni SpA, in qualità di gestore del risarcimento del danno subito dallattore in occasione del sinistro stradale in regime derivante dalla sottoscrizione della CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che comporta lassunzione della veste [ ] di Gestionaria, quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dellimpresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro ovvero di Debitrice quando, i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto da unaltra impresa che avrà diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato. Tale convenzione è stata stipulata in esecuzione dellart. 13 DPR n. 254/2006, secondo cui le imprese di assicurazioni stipulano tra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
Pertanto, premessa indefettibile della decisione sullammissione dellintervento è lesatta individuazione della natura giuridica dei rapporti sostanziali sottostanti.
Sulla natura giuridica del rapporto tra le due compagnie assicuratrici
Ritiene il Tribunale che il rapporto tra le due compagnie assicuratrici integri la fattispecie della delegazione cumulatoria non liberatoria (art. 1268 c.c.).
La norma disciplina unipotesi di modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio che può comportare la successione di un nuovo debitore al debitore originario (nel caso di delegazione liberatoria) ovvero laffiancarsi ad esso di un nuovo debitore con un conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore, come appunto del caso in esame.
Nellambito del rapporto di provvista (rapporto tra delegante e delegato) diverse sono le ragioni che possono indurre il terzo delegato ad assumere il debito del delegante, ovvero a provvedere (nel caso di delegatio solvendi) al pagamento del debito originariamente assunto dal delegante; nel caso in esame tale assunzione avviene, come sopra esposto, in ragione della sottoscrizione della CARD e per le motivazioni nella stessa indicate.
Non costituisce un ostacolo allinquadramento della fattispecie nella delegazione la circostanza che nella CARD siano regolati debiti futuri. La delegazione può infatti avere a fondamento sia preesistenti rapporti obbligatori, sia rapporti che sono fonte di crediti non ancora liquidi ed esigibili, ovvero altresì crediti futuri (Corte di Cassazione, sent. Del 19 maggio 2004, n.9470).
Il regime delle eccezioni opponibili dal delegato con riferimento a vizi relativi ai rapporti sostanziali è diverso a seconda che le parti nessun riferimento facciano ai rapporti sottostanti di provvista e di valuta (c.d. delegazione astratta) ovvero vi facciano riferimento (c.d. delegazione titolata).
Nella fattispecie concreta gli accordi tra le due compagnie assicuratrici hanno per oggetto la delegazione di debiti futuri, non ancora esistenti, ma geneticamente collegati alle obbligazioni nascenti dal futuro svolgimento di rapporti tra delegante e delegatario (rapporto di valuta).
Nel caso di specie, quindi, a seguito della sottoscrizione della Convenzione CARD e del fatto illecito in esame, si individuano:
a. il rapporto di valuta tra Beta Ass.ni SpA (in qualità di delegante) ed il danneggiato, D.L. (in qualità di delegatario);
b. il rapporto di provvista tra la stessa Beta Ass.ni SpA (delegante) e la Società Alfa SpA (delegata).
Di regola, nelle ipotesi di delegazione cumulativa, segue il regime della solidarietà tra le obbligazioni assunte dal debitore principale (delegante) e il nuovo debitore (delegato). Del resto latto con cui il delegatario può liberare il delegante è del tutto eventuale e la volontà di liberare il creditore principale deve essere espressa in modo non equivoco (Cassazione, sent. n. 848/2002).
Ebbene ritiene il Tribunale che, nella fattispecie concreta, latto processuale di intervento volontario produca anche effetti giuridici sostanziali, integrando la manifestazione di volontà della società Alfa SpA (delegata) di obbligarsi verso il creditore L. D. (delegatario) ai sensi dellart. 1268 c.c..
La Convenzione CARD e la dichiarazione contenuta nellatto di intervento rendono opponibile allattore (creditore delegatario) tutte le eccezioni relative al rapporto tra questultimo e la società Beta Ass.ni SpA (art. 1271, ult.cpv., c.c.).
Natura litisconsortile dellintervento
Ai fini dellammissibilità dellintervento in esame deve essere da ultimo chiarita la natura giuridica dello stesso.
Lintervento volontario (ex art. 105 c.p.c.), come è noto, può essere:
a. principale (ad excludendum o ad infrigendum jura utriusque litigatoris), quando linterveniente afferma un diritto proprio incompatibile sia con il diritto preteso dallattore che con quello preteso dal convenuto,
b. adesivo autonomo (o litisconsortile), quando linterveniente, facendo valere un diritto autonomo soltanto nei confronti di una o di alcune delle parti, assume comunque posizione uguale o parallela a quella di una delle altre parti originarie pur rimanendo in posizione diversa; sicché la sua difesa rimarrà distinta da quella della parte originaria;
c. adesivo dipendente, quando il terzo che vi ha un proprio interesse (non subire eventuali effetti sfavorevoli della sentenza) partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti, configurandosi una posizione di dipendenza processuale dellinterventore solamente ad adiuvandum.
E di tutta evidenza che la posizione processuale assunta dalla Alfa SpA sia inquadrabile nella figura di intervento litisconsortile, atteso che linterveniente assume solidalmente le obbligazioni risarcitorie (asseritamente) già in capo a Beta Ass. ni SpA.
Giova a tal riguardo rilevare che, anche in assenza di una specifica domanda dellattore, le domande proposte in giudizio con latto di citazione si estendono automaticamente alla compagnia intervenuta. Infatti la Cassazione (sentenza n.17954 del 01.07.2008) ha statuito che Qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile assumendo esser lui e non il convenuto- il soggetto nei cui confronti si rivolge la pretesa dellattore,la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice può, pertanto, assumere le consequenziali statuizioni.
Anche per questo verso, quindi, si giustifica la legittimazione passiva della Alfa SpA intervenuta volontariamente nel presente giudizio.
La causa viene rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per le statuizioni sulle altre domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, così provvede:
– dichiara ammissibile la domanda proposta in giudizio dallattore;
– dichiara ammissibile lintervento volontario proposto dalla società Alfa SpA;
– riserva le statuizioni sulle spese processuali alla sentenza definitiva;
– dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
– la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 28.10.2011.
Il Giudice Istruttore
In funzione di giudice unico
Dr. Damiano SPERA