Omicidio Stradale: i tecnici ricostruttori hanno qualcosa da dire?

Virginio Rivano (Presidente EVU Italia)

Spesso, nella mia esperienza di ricostruttore, ho sentito avvocati e familiari di vittime della strada raccontare incredibili vicende nelle quali, persone che hanno provocato la morte di innocenti, dopo pochi mesi erano nuovamente alla guida di un veicolo o, dopo pochi anni, provocavano nuove tragedie. Negli ultimi anni i media hanno prestato una crescente attenzione a questo tema, anche a causa di numerose vicende nelle quali, conducenti in condizioni psicofisiche alterate, imboccavano autostrade contro mano o perdevano il controllo del proprio veicolo facendo strage di pedoni.

Alcuni anni or sono ho avuto l’occasione di conversare con l’avv. Gianmarco Cesari, avvocato della AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) e presidente dell’Osservatorio Vittime; in quell’occasione ho potuto percepire con quale impegno, e quante difficoltà, tanti stessero lottando per tutelare, sia in ambito penale che civile, i diritti delle vittime della strada, in un contesto normativo che, per alcuni aspetti, sembrava del tutto inadeguato a dare risposta alla domanda di giustizia che da più parti si levava. L’avvocato Cesari mi raccontava di come, dopo numerosi tentativi e anni di lavoro, alcuni P.M. cominciassero a prospettare, nei capi di imputazione, la sussistenza di un ‘dolo eventuale’, nel caso di particolari incidenti stradali, e di come questo venisse accolto in un numero crescente di sentenze. Ho trovato, su Il Sole 24 Ore on line, una definizione di dolo eventuale che mi sembra chiara: “l’ipotesi di reato può cambiare da omicidio colposo a volontario (per dolo eventuale) quando il responsabile non solo sa che il suo comportamento può causare la morte di qualcuno (elemento già presente nella colpa cosciente, che aggrava l'omicidio colposo), ma si rende conto che ciò è anche molto probabile e tuttavia accetta il rischio che ciò accada.” (di Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/zEFqi). L’articolo cui faccio riferimento riporta di un cambiamento di ipotesi di reato, da parte della Procura della Repubblica di Alessandria, per un conducente che, nell’agosto 2011, aveva ucciso quattro turisti francesi guidando contro mano e ubriaco sull’autostrada A26. Leggendo l’articolo, e ricordando le parole dell’avvocato Cesari, ho capito che, malgrado la Cassazione abbia in più casi negato la sussistenza di tale reato, sempre più si ha la sensazione che le cose stiano cambiando grazie anche all’impegno, in tribunale e nella società civile, di tanti.

L’8 marzo 2010 l’on Barbaro, accogliendo un appello dell’AIFVS, ha presentato una proposta di legge, chiamata C. 3274, che prevede una pena specifica più grave per l’omicidio colposo nel caso in cui la morte di una o più persone sia da ricondurre causalmente a una guida aggressiva, azzardata o temeraria. La proposta di legge, attraverso una riformulazione degli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, relativi alle fattispecie di omicidio colposo, lesioni personali colpose e computo delle circostanze, propone, mantenendo inalterate le originali previsioni normative relative al semplice omicidio e lesioni colpose, di aggravare le pene per il caso in cui tali reati siano causati da condotte di guida dissennate o sotto l’effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. È utile riportare il testo dell’articolo 1 che propone la sostituzione dell’articolo 589 del codice penale col seguente: « ART. 589. – (Omicidio colposo). – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Chiunque cagiona per colpa la morte o lo stato di coma irreversibile di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da tre anni a sette anni. Le pene di cui al secondo comma sono raddoppiate se il fatto è commesso da soggetto che guidi con azzardo, con temerarietà o con aggressività manifesta tale da mettere in serio pericolo la sicurezza stradale e l’incolumità. Si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto » Attualmente la proposta di legge giace in Parlamento e inutili sono state, fino ad oggi, le numerose iniziative dell’AIFVS per accelerarne l’iter.

Nel 2011 si è prospettato un nuovo approccio che ho seguito più da vicino, essendo lettore della rivista il Centauro, e socio di ASAPS – Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Gli accorati editoriali e gli interventi radiofonici con i quali da anni il presidente ASAPS Giordano Biserni propugna un intervento legislativo sull’omicidio stradale, hanno trovato una platea più ampia e un’eco maggiore nel Progetto David nel quale, ASAPS, l’Associazione Lorenzo Guarnieri, il Comune di Firenze e numerose altre associazioni e istituzioni, hanno messo a punto il Piano Strategico per la Sicurezza Stradale a Firenze 2011-2020. Nell’Agenda del Piano strategico, elaborato fra il marzo ed il giugno 2011, è previsto che entro i prossimi 12-18 mesi sia portata in Parlamento una proposta di legge popolare finalizzata all’introduzione del nostro ordinamento del reato di Omicidio Stradale. La proposta di legge è pronta e, a oggi, è già stata firmata da circa 50,000 cittadini. Il testo è in http://omicidiostradale.it/proposta. La filosofia della proposta di legge è quella che chi, “guida sotto l’effetto di alcool (tasso superiore a 0,8 g/l) e/o droga e uccide o provoca lesioni gravi” sia indagato per Omicidio Stradale. Sul sito omicidiostradale.it, i promotori chiariscono che il passaggio da omicidio colposo a omicidio stradale comporta: –    l’aumento della pena da 3-10 anni a 8-18 anni, il che significa che anche con un patteggiamento e rito abbreviato si faccia almeno un giorno di carcere o di misura restrittiva; –    il passaggio da nessuna misura cautelare (per l’omicidio colposo), all’arresto in flagranza di reato (per quello stradale); –    il passaggio dalla revoca temporanea della patente (nel colposo) a quella definitiva dopo il primo omicidio stradale. Attorno a questa seconda proposta, si è concentrata una grande attenzione mediatica (anche grazie a adesioni ‘eccellenti’, quale quella del sindaco di Firenze), al punto che, nel suo messaggio di Ferragosto, il Ministro degli Interni Maroni ed il Guardasigilli Nitto Palma, hanno annunciato l’intenzione di introdurre questo nuovo tipo di reato. Palma, in particolare, ha affermato che "È una vera e propria necessità ed è necessario che venga riconosciuta la flagranza differita che consenta l'arresto di chi si macchia di questo particolare reato". Questa nuova fattispecie di reato, ha aggiunto Maroni, "va distinta dall'omicidio colposo, consentendo di sanzionare coloro che si coloro che si rendono colpevoli di omicidi mettendosi al volante ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.” (Alberto Custodero, repubblica.it del 15 agosto 2011).

Che tutto questo riguardi anche il tecnico ricostruttore e si ripercuota sul suo lavoro è indubbio; fare qualche riflessione sulle conseguenze che deriverebbero dall’approvazione di uno dei due progetti è necessario. Per questo motivo il Consiglio Direttivo di EVU Italia ha stabilito di dedicare una parte della 6^ Giornata Studi, che si terrà a Roma nel giugno 2012, proprio al tema dell’omicidio stradale. Per lo stesso motivo ho pensato di scrivere queste righe sulla nostra rivista, cercando di aprire un dibattito su temi che, senza dubbio, ci coinvolgeranno nel prossimo futuro.

Pur non essendo giurista, a mio parere, leggendo i due progetti, balzano immediatamente agli occhi alcune differenze che avrebbero conseguenze immediate anche sul nostro lavoro: nella proposta di legge C. 3274 (quella dell’AIFVS, per capirci) l’aggravamento di pena sarebbe previsto nel caso in cui i reati siano causati da condotte di guida dissennate o sotto l’effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, mentre nel progetto omicidiostradale.it, il reato sarebbe contestabile a chi guida sotto l’effetto di alcool (tasso superiore a 0,8 g/l) e/o droga e uccide o provoca lesioni gravi”.

Mi sembra evidente che a un perito (o a un consulente del Pubblico Ministero), nell’ambito della prima proposta di legge, potrebbe essere chiesto di verificare se, nella condotta di guida dell’indagato, siano ravvisabili atti dissennati mentre, nel contesto delineato dal secondo progetto, tale tipo di questione non si dovrebbe porre (o quanto meno non negli stessi termini).

In entrambi i contesti normativi, invece, il tecnico ricostruttore, potrebbe (e dovrebbe) essere interrogato riguardo al fatto se, un eventuale stato di alterazione psico-fisica (verificato oggettivamente da altri) sia, o meno, da porsi in relazione di causa-effetto col verificarsi dell’incidente (e con le sue gravi conseguenze). E questo è, a mio parere, un aspetto fondamentale che, pur non emergendo con chiarezza dai progetti di legge che ho sintetizzato, deve essere tenuto ben presente in quanto ci coinvolge direttamente nella nostra attività professionale: a questo, credo, dovremo dare delle risposte.

Cominciamo ad affrontare la questione confrontandoci, fra di noi, per individuare e mettere a punto gli strumenti tecnico-scientifici che ci sono necessari, e con gli altri, giuristi, medici ecc, per essere in grado di comprendere al meglio le domande che ci verranno poste e per saper rispondere, a quelle domande, nella maniera più chiara e meno ambigua possibile.