Omicidio stradale

omicidio stradaleÈ stata, già da tempo, approvata la legge sull’omicidio stradale: questo richiama la diversa responsabilità che assume il consulente tecnico di ufficio giacché essendo aumentata in modo sostanziale la pena editale è chiaro che un errore non può essere più considerato una variabile indifferente.

A fronte di ciò occorre che tutti gli operatori della giustizia, siano essi giudici o avvocati, devono porre molta attenzione nella scelta del proprio consulente tecnico.

Esiste oggi una pletora di persone che pur se iscritte negli Albi dei Tribunali e/o delle procure, non sono in possesso delle competenze che sono richieste.

Questo trae origine dal fatto che parecchi pensano che lavorare nel settore della ricostruzione degli incidenti stradali sia una cosa di poco conto.

Niente di più sbagliato ed il senso e la dimensione di questa circostanza è dimostrato dal fatto che la UNI (ente di normazione) ha scritto ben due norme che in qualche modo tentano di mettere ordine nel settore individuando la norma UNI 11294 le competenze minime che deve possedere chi pensa di affrontare il lavoro di ricostruzione di un incidente stradale e la seconda la UNI 11472 che detta le regole per come devono essere eseguiti i rilievi e le indagini in caso di sinistro stradale.

Purtroppo va detto che la norma UNI 11472  sui rilievi stradali se pure emanata definitivamente nel 2008 a tutt’oggi è inapplicata, ignota o quasi del tutto a chi dovrebbe applicarla nella effettuazione dei rilievi.

Si consideri infatti che mai una circolare dello stato ha imposto se non lo studio della norma ma almeno il sapere che esiste a chi di mestiere svolge il compito di autorità Giudiziaria che interviene in caso di sinistro.

La UNI 11294 invece emanata nella sua prima forma nel 2008 e poi rielaborata nel 2015 è anch’essa a tutt’oggi ignorata o disapplicata sia dagli uffici giudiziari che immettono persone negli albi dei CTU senza accertare in nesun modo il possesso dei requisiti di competenza e conoscenza.

Dunque se non si mette mano alla presa di coscienza della esistenza di questi problemi mai sarà possibile sperare di avere una ricostruzione che metta il giudice in condizioni di basare su dati attendibili un sereno e motivato giudizio.

D’altra parte  questo tipo di confusione non è legato solo al settore della infortunistica stradale,

Infatti le cronache giudiziari sono piene di processi che vengono poi annullati o le sentenze riformate per effetto di perizie mal fatte ed approssimative.

Va pure detto che non è possibile che il consulente del PM fornisca al suo committente una relazione di ricostruzione degli incidenti stradali ma poi nel dibattimento le tesi accusatorie vengono sostenute da un VPO (vice procuratore onorario) che difficilmente si è studiato il fascicolo.

Addirittura poi, in caso di lesioni gravi il processo, per la parte penale rientra nelle competenze del Giudice di Pace.

Si pensi soltanto che le udienze davanti ai Giudici di Pace il processo viene verbalizzato (sommariamente) da un cancelliere che  dispone di un sistema di audio scrittura per la registrazione testuale di tutto ciò che le parti hanno sostenuto.

Tutto questo poi porta ad una ultima considerazione.

Abbiamo detto che il professionista deve essere ben selezionato in base alle competenze per accedere agli albi presso i tribunali e/o presso le procure e che a lui si deve richiedere una alta professionalità nello svolgimento del compito assegnato.

E poi? …. lo paghiamo 4.15 euro per ogni ora di lavoro?

Riflettiamo tutti e cerchiamo di capire il da farsi.