Il Consulente Tecnico d’Ufficio scritto da Per. Ind. Bruno Orsini specializzazione TLC giovedì 22 agosto 2013

Questo articolo è pubblicato per gentile concessione dell'autore

Il Consulente Tecnico d’Ufficio, generalmente definito con la sigla CTU, è una figura professionale di particolare competenza tecnica che svolge la funzione di ausiliario del giudice durante il processo civile, nel processo penale assume il nome di Perito d’Ufficio; la funzione di CTU è regolata dagli articoli 61 e seguenti del codice di procedura civile «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica». Il perito industriale è una figura professionale che attraverso le proprie competenze tecniche specialistiche, da sempre ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione di tale funzione.

Il CTU può essere definito come un professionista dotato di specifiche conoscenze tecniche, incaricato dal magistrato ad assisterlo per svolgere tutte quelle attività idonee ad accertare, rilevare ed analizzare fatti inerenti alla nascente controversia. In questo settore la competenza specialistica assume un ruolo fondamentale, ovviamente si parla di competenza debitamente documentata e certificata ed è per questo che il CTU deve essere iscritto in appositi albi del tribunale (albo civile e/o albo penale) suddivisi per categorie di specializzazione con regole che variano su disposizione del presidente del tribunale.

L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale provinciale designato dal consiglio dell’ordine o collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici. Il comitato del tribunale ha funzioni esclusivamente amministrative, è infatti consentito ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del tribunale a tutti coloro che ne facciano richiesta tramite apposita domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– competenza specifica in particolari materie documentata da attestati e/o curriculum vitae; – specchiata condotta morale attestata da apposito certificato penale; – iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali attestata da certificato di iscrizione.

Purtroppo ogni qualvolta un professionista tecnico varca la soglia di un palazzo di giustizia accede ad una realtà dove regole e comportamenti spesso risultano sconosciuti, infatti al CTU non è richiesta una formazione specifica nel settore giudiziario ed è questa una grave carenza dell’attuale sistema poiché un buon tecnico può non essere necessariamente un buon CTU.

Al  Consulente Tecnico d’Ufficio, infatti, si richiedono anche conoscenze delle regole processuali e di procedura civile che condizionano in maniera essenziale la qualità e soprattutto la regolarità del lavoro peritale, ne consegue che il tecnico esperto nel proprio settore di competenza, spesso e non per colpa propria, non lo è adeguatamente nella procedura che lo coinvolge nel corso dell’adempimento dell’incarico. Nella realtà mai nessun legislatore si è preoccupato di prescrivere un percorso formativo specifico per tutti i tecnici chiamati a svolgere il ruolo di consulente tecnico del giudice, infatti se da una parte si richiede una particolare specializzazione nella materia oggetto della causa, dall’altra, non è necessaria alcuna cognizione del quadro generale e particolare in cui adempiere il proprio mandato peritale.

E’ per questo che generalmente i magistrati fanno ricorso ad un gruppo ristretto di consulenti tecnici, da taluni interpretato come un comportamento non proprio trasparente ma che in realtà trova giusto fondamento nel fatto che purtroppo non tutti i tecnici iscritti all’albo del tribunale garantiscono anche i necessari requisiti giuridici. Purtroppo ne consegue che contrariamente a quanto disposto dalla nuova riforma del processo civile con la legge n°69 del 18 giugno 2009, che prevede di distribuire equamente gli incarichi tra gli iscritti all’albo del tribunale in modo che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio; ad essere chiamati sono quasi sempre gli stessi tecnici tra i più conosciuti dai giudici e in molti, troppi casi, vengono privilegiati i rappresentanti di varie istituzioni, ordini e collegi compresi. Il sottoscritto ad esempio in circa 35 anni di iscrizione al collegio dei periti industriali, di cui 25 negli albi di due tribunali diversi e dopo aver partecipato a numerosissime cause civili come consulente tecnico di parte e frequentato anche corsi di aggiornamento per CTU riconosciuti dal collegio, è stato chiamato soltanto una decina di volte e ho avuto modo di conoscere tantissimi colleghi che con più anni di iscrizione al tribunale, non sono stati mai chiamati.

Il giudice può affidare al consulente tecnico d’ufficio anche l’incarico di espletare un tentativo di conciliazione della nascente controversia e in tal senso incombe sull’ausiliario una nuova responsabilità, quella di offrire alle parti un tentativo di conciliazione concreto e professionale.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio interviene nei seguenti ambiti giurisdizionali:

– PROCESSO CAUTELARE è una particolare forma di processo che consente ai soggetti ricorrenti di poter raccogliere le prove in tutti quei casi in cui sarà difficile se non impossibile poterle raccogliere nel corso del futuro processo, in questo caso la consulenza tecnica d’ufficio si concretizza nell’accertamento tecnico preventivo. Tale consulenza è richiesta dalla parte ricorrente e disposta dal giudice, quando vi è urgenza di far verificare prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose, di conseguenza si è in presenza di un incarico di carattere d’urgenza;

– PROCESSO COGNITIVO è un procedimento attraverso il quale il giudice accerta una situazione giuridica esistente sulla base dei fatti presentati dalle parti, risolvendo la controversia mediante una sentenza. In questo caso, l’incarico che viene affidato al CTU; presenta: una finalità integrativa cioè quando la perizia è diretta ad integrare le conoscenze del giudice con quelle specialistiche, tecniche e scientifiche; l’altra, istruttoria cioè quando al CTU viene assegnato l’incarico di acquisire fatti rilevanti per la decisione della causa. In questo caso il ricorso al CTU non è rimesso alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice, per cui la consulenza tecnica è ritenuta un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria;

– PROCESSO ESECUTIVO è rappresentato da quello che intraprende il creditore nei confronti del debitore, in virtù di un titolo esecutivo. In questo caso il CTU si definisce “ausiliario del giudice” al quale viene conferito l’incarico di procedere alla valutazione dei beni del debitore quali l’indicazione di trascrizioni, eventuali beni immobili, conformità alle norme edilizie ed urbanistiche.

Sull’operato del Consulente Tecnico d’Ufficio, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, ricadono le seguenti responsabilità:

– CIVILE è la responsabilità che obbliga il consulente tecnico a risarcire gli eventuali danni arrecati alle parti a causa della propria condotta, sancita dall’articolo 64 del codice di procedura civile «Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti». Ad esempio ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo, eccessive spese di consulenze tecniche di parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni della relazione peritale, omissione di accertamenti irripetibili;

– PENALE il Consulente Tecnico d’Ufficio, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, conforme alla definizione data dall’articolo 357 del codice penale «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: gli impiegati dello stato o di un altro ente pubblico, che esercitano permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria», vengono quindi applicate le fattispecie di reato collegate a questa qualifica come peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio. Ad esempio il CTU che fornisce false giustificazioni per essere sostituito è punibile in base all’articolo 366 del codice penale (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) con la reclusione fino a sei mesi oppure con una multa da € 30 a € 516; oppure il CTU che fornisce un parere falso o afferma l’esistenza di fatti non veri è punibile in base all’articolo 373 del codice penale (Falsa perizia o interpretazione) con la reclusione da sei mesi a tre anni; inoltre la colpa grave comporta come pena accessoria la sospensione dall’esercizio della professione;

– DISCIPLINARE l’attività dei consulenti tecnici è soggetta al controllo del presidente del tribunale, il quale d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’ordine o collegio professionale può promuovere procedimento disciplinare (avvertimento, sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall’albo) nel caso in cui non venga svolta in base a precise regole, ovvero non aver tenuto una condotta morale specchiata o non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale comunica al consulente tecnico quanto contestato per riceverne giustificazioni con relazione scritta, e nel caso questa non sia ritenuta sufficientemente esauriènte, procede alla convocazione del consulente dinanzi al comitato disciplinare. Contro il provvedimento disciplinare può essere proposto ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, presso una commissione della Corte di Appello nel cui distretto ha sede il comitato composta dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello, dal presidente dell’ordine forense e dal presidente dell’ordine o collegio a cui l’interessato appartiene.

Spesso la relazione peritale del Consulente Tecnico d’Ufficio, nel caso in cui la controversia sia limitata esclusivamente ad aspetti tecnici, diventa praticamente la decisione del giudice pertanto le dichiarazioni tecniche del consulente finiscono per essere decisive ai fini dell’esito della controversia. E’ anche per questo motivo che il compito primario di un buon CTU è quello di rispondere ai quesiti posti dal giudice in maniera chiara ed il più possibile esemplificativa utilizzando solo documenti depositati agli atti, differenziando i fatti dalle opinioni evitando di esprimere pareri soggettivi.

Sulla base di quanto sopra descritto, appare evidente che per svolgere l’attività di consulente del giudice, un tecnico deve possedere particolari conoscenze e qualità rispetto alle sole competenze scientifiche e professionali, infatti, il Consulente Tecnico d’Ufficio deve essere in grado di garantire al magistrato conoscenze e qualità che si definiscono genericamente “sapere” ma che nella realtà giuridica diventano “sapere, saper fare, saper essere”, cioè deve possedere contemporaneamente una competenza tecnica e una competenza giuridica.

In poche parole se da una parte si può affermare che la competenza tecnica è una componente scontata per la figura del CTU, non altrettanto può dirsi della competenza giuridica. Infatti la preparazione della maggior parte dei professionisti tecnici nella materia di procedura processuale è assolutamente carente e in moltissimi casi totalmente assente; così come un progettista di impianti elettrici o un progettista edile non dovrebbe definire e presentare un progetto senza conoscere perfettamente le relative norme tecniche e in modo particolare le leggi regionali e le norme urbanistiche della zona in cui si deve realizzare l’impianto o il complesso edilizio; un professionista tecnico non dovrebbe intraprendere un’attività di consulente del giudice chiedendo l’iscrizione all’albo dei CTU, senza conoscere a fondo e dettagliatamente le norme di procedura civile che regolano tale attività.

SPESSO SI DECIDE DI ISCRIVERSI ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO DEL TRIBUNALE PER IL SEMPLICE FATTO CHE IN FIN DEI CONTI RAPPRESENTA PUR SEMPRE UN’OTTIMA OPPORTUNITA’ DI LAVORO DA COGLIERE AL VOLO SENZA PENSARCI DUE VOLTE, E PER IL SOLO FATTO DI AVER SUPERATO UN ESAME DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE SI RITIENE ERRONEAMENTE DI AVER FINALMENTE RAGGIUNTO UNO “STATUS” A SEGUITO DEL QUALE TUTTO E’ DOVUTO E SOPRATTUTTO SI E’ AUTORZZATI A FARE TUTTO.

Il CTU viene nominato dal giudice, quindi anche quando la nomina viene proposta dalle parti, come quasi sempre avviene in quanto ognuna delle parti cerca di portare acqua al proprio mulino, rimane sottoposta alla valutazione esclusiva e discrezionale del giudice che nel provvedimento di nomina deve riferire le motivazioni che hanno ispirato il ricorso a tale mezzo istruttorio e il perché della scelta di quel determinato consulente tecnico. Il giudice, in mancanza di tecnici particolarmente esperti nel settore della causa affidatagli tra quelli iscritti nell’albo del tribunale, può ricorrere all’individuazione di un consulente anche tra quelli non iscritti nell’albo del proprio tribunale o addirittura in nessun albo, ovviamente tale scelta deve essere necessariamente accompagnata da una preventiva autorizzazione del presidente del tribunale.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio viene scelto in base ad una particolare e specifica competenza, cosicché la prevalenza non viene data al semplice riconoscimento del titolo di studio posseduto o all’iscrizione all’ordine o collegio professionale, ma piuttosto alla comprovata formazione ed esperienza e alla particolare specializzazione nello specifico settore della controversia. Da ciò risulta che nel caso ad esempio di una causa avente come oggetto un impianto di trasformazione dell’alta tensione, la scelta ricadrà non semplicemente su un consulente elettrotecnico iscritto all’ordine o al collegio, ma nel caso in cui a giudizio del giudice nell’albo non vi siano tecnici con specifica competenza, su un tecnico che, anche se non iscritto al relativo ordine o collegio, possegga una specifica e documentata competenza in impianti di trasformazione dell’alta tensione. Ecco perché all’atto dell’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio nella documentazione inerente la propria competenza tecnica (attestati e curriculum vitae) è bene allegare anche un dettagliato elenco delle proprie competenze specifiche nell’ambito del proprio campo professionale. Ad esempio per un perito industriale in elettrotecnica non è sufficiente dichiarare genericamente di avere competenze in impianti elettrici ed elettronici, ma è preferibile elencare e documentare molto più dettagliatamente i vari settori di reale ed effettiva competenza come: impianti elettrici per unità abitative residenziali mono e plurifamiliari, impianti elettrici di complessi industriali, impianti elettrici di ospedali e/o locali di pubblico spettacolo, impianti videocitofonici, impianti di allarme e videosorveglianza, impianti di protezione dai fulmini, impianti home and building automation, impianti fotovoltaici specificando la potenza, impianti TV digitali e/o analogici, motorizzazioni cancelli, porte e barriere, ecc. Più le competenze sono documentate e dettagliate, maggiori sono le possibilità di ricevere eventuali incarichi;

OVVIAMENTE OCCORRE TENERE BEN PRESENTE CHE DICHIARARE COMPETENZE PER LE QUALI NON SI POSSIEDE UNA EFFETTIVA PREPARAZIONE ED UNA SUFFICIENTE ESPERIENZA PUÒ COMPORTARE L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI AI QUALI POI NON SI È IN GRADO DI OTTEMPERARE E CHE SOPRATTUTTO NON E’ POSSIBILE RIFIUTARE PERCHÉ NON SI È ABBASTANZA COMPETENTI, INCORRENDO IN PESANTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ANCHE PENALI SIA DA PARTE DEL GIUDICE CHE DELLE PARTI IN CAUSA.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio, infatti, una volta nominato, non può rifiutare l’incarico se non nei casi in cui ricorrano i motivi di astensione previsti dall’articolo 51 del codice di procedura civile, che sono gli stessi per cui dovrebbe astenersi anche il giudice (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già svolto funzione di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc.). Ai sensi dell’articolo 192 del codice di procedura civile, il Consulente Tecnico d’Ufficio che rientra nei casi in cui può rifiutare l’incarico, deve presentare apposita istanza al giudice almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di eventuale ricusazione del consulente tecnico nominato dal giudice.

Nell’udienza di conferimento dell’incarico, il Consulente Tecnico d’Ufficio in base all’articolo 193 del codice di procedura civile, presta giuramento davanti al giudice pronunciando la frase di rito « Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità» Con la legge n°69 del 18 giugno 2009 «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» con il comma 4 dell’articolo 46 è stato modificato il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile introducendo all’atto della notifica dell’ordinanza di nomina del consulente tecnico anche l’obbligo della comunicazione dei quesiti posti dal magistrato al consulente. Pertanto, all’atto del giuramento, il CTU è già a conoscenza delle richieste poste a fondamento dell’incarico che andrà ad assumere, ciò non toglie però la possibilità, sia per le parti che per il consulente, di formulare alternative al giudice qualora i quesiti posti non siano caratterizzati dalla necessaria concretezza per produrre un risultato esaustivo. Questa disposizione è volta a favorire un più rapido svolgimento della controversia evitando le frequenti contrapposizioni a cui si assisteva tra i difensori all’atto dell’assegnazione dei quesiti al Consulente Tecnico d’Ufficio. L’ordinanza di nomina con i quesiti viene notificata a cura della cancelleria del tribunale a mezzo di ufficiale giudiziario al consulente tecnico prescelto e ai difensori delle parti.

Nell’udienza di giuramento e conferimento dell’incarico, il consulente, oltre al giuramento, deve ottemperare alle seguenti incombenze formali chiedendone autorizzazione al giudice:

– comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali; – eventuale autorizzazione all’accesso di uffici pubblici e/o luoghi particolari; – autorizzazione al ritiro dei fascicoli delle parti; – autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari; – autorizzazione all’uso del mezzo proprio e/o altri tipi di mezzi; – eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte; – termine di invio della relazione alle parti; – termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU; – termine del deposito della relazione del CTU; – disposizione di un fondo spese in acconto delle proprie spettanze; – sottoscrizione del verbale di udienza da parte del CTU e dei soggetti presenti.

Un’altra novità importante introdotta dall’articolo 46 comma 5 della legge 69/2009 che modifica il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile, è quella del contraddittorio alla relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè il potere per le parti di produrre osservazioni alla relazione peritale prima che questa sia depositata in cancelleria dal Consulente Tecnico d’Ufficio, per cui lo svolgimento della consulenza tecnica si articola nelle seguenti fasi:

– a seguito delle operazioni peritali e nel termine fissato dal giudice nell’udienza di affidamento dell’incarico, il CTU invia alle parti la relazione completa in tutte le sue parti;

– le parti prendono visione della relazione del CTU e nell’ulteriore termine fissato dal giudice nell’udienza di affidamento dell’incarico, trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla relazione peritale, è bene ricordare che per il principio del contraddittorio dette osservazioni devono essere scambiate anche tra i difensori delle parti;

– nell’ulteriore termine per il definitivo deposito della relazione, il CTU completa la propria relazione tenendo conto, accogliendole o respingendole con motivazione oppure con risposte e/o chiarimenti, delle osservazioni proposte dalle parti e provvede a depositarla in cancelleria con allegate le osservazioni ricevute dalle parti.

La forma della relazione è quella scritta e deve essere stesa su carta bollata per atti giudiziari, non deve presentare cancellature e abrasioni; eventuali cancellature e/o integrazioni possono essere aggiunte con postille che formano parte integrante del testo. Possono essere presentati degli allegati alla relazione (fotografie, disegni, documenti) per renderla più facilmente comprensibile, gli allegati non sono soggetti a bollo per atti giudiziari salvo eventuali richieste particolari delle varie cancellerie.

Unitamente alla relazione tecnica il Consulente Tecnico d’Ufficio deve consegnare anche la propria parcella con specificate in modo chiaro e dettagliato le competenze e le relative spese, chiedendo al giudice la liquidazione tramite “decreto di liquidazione”.

Con il deposito della relazione tecnica presso la cancelleria del tribunale entro i termini fissati dal giudice, cessa la qualifica di pubblico ufficiale da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio, questo però, non lo sottrae dall’obbligo del segreto istruttorio e dal fatto che deve rimanere a disposizione del giudice per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari in merito al proprio elaborato.

Durante l’espletamento delle proprie incombenze, il Consulente Tecnico d’Ufficio viene a conoscenza anche di dati personali di soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda giudiziaria relativa al suo incarico, a tale scopo, con la delibera 46 del 26 giugno 2008http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1534086 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso «Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero» particolarmente rivolte ai consulenti tecnici d’ufficio e ai consulenti tecnici e periti per i giudici e pubblici ministeri in quello penale.

Una situazione che si verifica spesso durante lo svolgimento dell’incarico del Consulente Tecnico d’Ufficio, causata soprattutto da un esasperato conflitto tra le parti è l’impedimento dell’accesso, al CTU o a una delle parti, ai luoghi oggetto di verifica e sopralluogo; in questo caso occorre tenere ben presente che anche in questa fase incombe la necessità di dare effettivo rispetto all’istituto del contraddittorio. Si deve infatti garantire alle parti la possibilità di assistere alle diverse attività al fine di poterne apprendere le informazioni utili, esercitare le funzioni di controllo e presentare eventualmente istanze e osservazioni.

Occorre inoltre precisare che il Consulente Tecnico d’Ufficio non ha potere di accesso coatto in assenza di consenso dei titolari del bene oggetto di verifica, soprattutto perché l’articolo 14 della Costituzione della Repubblica sancisce l’inviolabilità del domicilio «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali». In questo caso è bene che il CTU sospenda l’attività verbalizzando i motivi e presentando apposita istanza al giudice con la quale spiegando l’accaduto, chiede che si assumano le opportune decisioni.

Un’altra situazione che si verifica con frequenza è la partecipazione alle operazioni peritali di persone non autorizzate, soprattutto in qualità di consulenti tecnici di parte, al riguardo si precisa che la partecipazione alle operazioni peritali è consentita solo ai legali e ai consulenti tecnici di parte che sono stati nominati nelle forme fissate dall’articolo 201 del codice di procedura civile, per cui il Consulente Tecnico d’Ufficio è tenuto a verificare a mezzo di controllo documentale, le generalità dei presenti al fine di non incorrere nel vizio di irregolarità, in tale caso infatti potrebbero generarsi problematiche relativamente alla validità della consulenza.

Le operazioni peritali devono essere eseguite valutando esclusivamente documenti depositati in cancelleria, alle parti però è concessa la possibilità di proporre:

– ISTANZE sono richieste rivolte al CTU affinché prenda in considerazione particolari accertamenti o specifiche indagini, come ad esempio non tenere conto delle sollecitazioni della controparte in quanto non inerenti i quesiti posti dal giudice o la richiesta di approfondire le verifiche urbanistiche relative all’edificabilità di una determinata area;

– OSSERVAZIONI sono valutazioni di carattere tecnico scientifico come ad esempio le memorie e/o le relazioni che, nella maggior parte dei casi, sono generalmente predisposte dai consulenti tecnici di parte.

In questa fase il Consulente Tecnico d’Ufficio deve prestare la massima attenzione alla documentazione che eventualmente gli viene consegnata all’atto delle operazioni peritali, ad esempio può accettare una foto a colori in sostituzione di quella depositata in bianco e nero oppure copie di planimetrie consultabili anche presso l’Agenzia del Territorio che potrebbero essere acquisite d’ufficio dallo stesso consulente tecnico; sono sicuramente da rifiutare tutti quei documenti di parte avente natura innovativa e/o esclusiva non depositati agli atti che possono incidere fortemente sull’esito della consulenza; ad esempio nuovi reperti fotografici attestanti lo stato dei luoghi oggetto dell’attività peritale, domande di richiesta di forniture elettriche o bollettini di pagamento fatture di forniture varie e, in genere, tutti quei documenti non reperibili attraverso canali ufficiali per i quali sarà il consulente tecnico stesso ad acquisirli d’ufficio su osservazione delle parti.

In base all’articolo 194 del codice di procedura civile, il CTU può attingere notizie non rilevabili dagli atti d’ufficio attraverso l’assunzione di informazioni da terzi o dalle parti, solo se autorizzato dal giudice. E’ bene ricordare che il consulente tecnico risponde con la propria responsabilità (civile, penale, disciplinare) dell’accoglimento di eventuale documentazione irrituale.

Sebbene la procedura non ne richieda l’obbligatorietà è buona norma che il Consulente Tecnico d’Ufficio effettui sempre il processo verbale di tutte le operazioni peritali, allegandolo alla propria relazione finale, facendolo sottoscrivere da tutti i presenti e segnalando con apposita nota eventuali rifiuti di firma. Il processo verbale delle operazioni risulta essere un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale e quindi soggetto ad eventuale querela per false dichiarazioni, infatti occorre rilevare che l’errore di molti Consulenti Tecnici d’Ufficio, soprattutto per inesperienza e/o a seguito di continue pressioni da parte dei consulenti tecnici di parte, consiste nello scambiare il processo verbale delle operazioni peritali con le conclusioni della relazione finale, anticipando già in questa sede le conclusioni tecniche riguardo ai quesiti posti dal giudice. Una buona relazione tecnica peritale deve tenere rigorosamente separati il verbale, che costituisce la descrizione di tutte le operazioni effettuate, dalle successive conclusioni rivolte a rispondere ai quesiti posti dal giudice.

A seguito di quanto esposto, Il processo verbale deve contenere esclusivamente: – ora, data e luogo dello svolgimento delle operazioni; – soggetti presenti; – eventuale autorizzazione del giudice per l’accesso ai luoghi; – tutte le attività compiute e i risultati ottenuti; – documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti; – istanze e/o osservazioni delle parti; – eventuale fissazione della data del proseguimento delle operazioni peritali.

In conclusione è bene ricordare che con la nuova riforma del processo civile volta essenzialmente a ridurre il tempo della causa, il quesito e di conseguenza il contraddittorio sulla relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio, è l’elemento fondamentale che determina le finalità e i limiti dell’attività del consulente tecnico stesso. Più il quesito sarà generico o omnicomprensivo e poco chiaro, più alta sarà la possibilità che nel corso della consulenza insorgano contestazioni, contrasti, e inutili dispute da parte dei consulenti di parte. Per questo motivo è di fondamentale importanza che il Consulente Tecnico d’Ufficio, all’atto del giuramento, faccia rilevare al giudice eventuali carenze e/o difformità nei quesiti, che non permetterebbero una risposta chiara e oggettiva, e soprattutto non permetterebbero al consulente lo svolgimento dell’eventuale attività di conciliazione.

Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione tra le parti occorre precisare che il Consulente Tecnico d’Ufficio non ha alcun obbligo di attuarlo, solo il giudice ha facoltà di autorizzare il CTU a tale tentativo, in questo caso il consulente nella sua relazione peritale descriverà al giudice tutti i punti di accordo e quelli di disaccordo.

Se a seguito delle operazioni peritali, anche se il giudice non lo ha espressamente autorizzato, le parti in base ai risultati dei sopralluoghi e delle attività compiute dal CTU per l’espletamento del proprio mandato, raggiungono una posizione di conciliazione, il CTU deve redigere il processo verbale della conciliazione che deve essere sottoscritto dal consulente tecnico e dalle parti ed allegato alla relazione peritale.

Si precisa che il processo verbale della conciliazione costituisce titolo esecutivo per cui deve contenere: – l’indicazione delle persone presenti; – l’indicazione delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti documentati sono compiuti; – la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni eseguite; – la descrizione di tutte le dichiarazioni ricevute e degli accordi raggiunti dalle parti. Per. Ind. Bruno Orsini