Le proposte del governo inerenti la Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA PER IL 2012
In sede di prima attuazione delle misure concordate con lUnione Europea, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
Dopo larticolo 4, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 4-septies Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
1. Allarticolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per recepire i seguenti principi:” sono sostituite dalle seguenti:
“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:”.
2. Allarticolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dallentrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”.
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) lesercizio in via esclusiva dellattività professionale da parte dei soci;
b) lammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
c) criteri e modalità affinché lesecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere lindicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dellentrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. Allarticolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: “prendendo come riferimento le tariffe professionali. E ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.” Sono soppresse.