Vediamo, brevemente, come ci si deve comportare nel caso in cui ci si trova coinvolti in un sinistro stradale.
Non sempre è facile ottenere il risarcimento dei danni e per questo è bene, sin dalle prime battute, rivolgersi ad un buon Patrocinatore, il quale fa sì che la pratica venga trattata speditamente dalle Assicurazioni.
Quali danni?
I danni che possono derivare da un sinistro stradale possono essere:
a) danni materiali (alle cose);
b) danni fisici (alle persone).
che si suddividono in altre voci risarcibili:
a) danni morali;
b) danni da mancato guadagno per impossibilità di svolgere l’attività lavorativa;
c) danni per il mancato utilizzo del veicolo;
d) ed, infine, il rimborso di tutte le spese derivanti dal sinistro (spese mediche, spese di trasporto del veicolo…)…
Come bisogna comportarsi in presenza di un sinistro?
In caso di sinistro occorre, prima di tutto, verificare che i veicoli e le persone coinvolte non si trovino in posizione da poter provocare un altro incidente e se del caso, dopo aver eseguito delle foto alla scena, chiamare l’intervento delle autorità che primariamente deve far ripristinare la viabilità e quindi procedre ai rilievi metrici e fotografici nel più breve tempo possibile.
In ogni caso è necessario, prima ancora di scendere dall’auto, indossare il giubbotto catarifrangente e segnalare con triangolo il pericolo per chi si approssima al teatro del sinistro. questa ipotesi bisogna segnalare, adeguatamente, agli altri utenti della strada la presenza di un incidente.
Se vi sono persone ferite occorre chiamare il soccorso sanitario e se il sinistro si presenta grave è necessario chiedere, con insistenza, fino ad ottenerlo, l’intervento delle autorità: Carabinieri, Polizia Municipale o Polizia Stradale perché possano procedere ai necessari rilievi, al fine di poter, in seguito, ricostruire l’esatta dinamica.
Sul luogo del sinistro è consigliato eseguire foto dell’evento ancor prima che i veicoli siano rimossi ed è necessario acquisire quante più informazioni possibili; nello specifico:
1) l’identità dei conducenti e dei proprietari dei veicoli coinvolti, ovvero i dati anagrafici, l’indirizzo, il contatto telefonico, i dati relativi alla patente;
2) la Compagnia Assicuratrice dei rispettivi veicoli, ovvero il nome della Compagnia, il numero di polizza e l’agenzia.
Se al sinistro hanno assistito altre persone è bene annotare il nome, il cognome, l’indirizzo e il contatto telefonico di eventuali testimoni e dei passeggeri dei veicoli.
Occorre compilare sempre la constatazione amichevole in ogni sua parte, anche se le controparti non sono disponibili a sottoscriverla.
Il primo passo che il Patrocinatore, incaricato di istruire la pratica deve fare, per ottenere il risarcimento dei danni, è inviare, alla compagnia di assicurazioni, una richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r o una mail all’indirizzo PEC con allegata tutta la documentazione.
Alcuni documenti vanno indicati immediatamente, altri nel corso della pratica.
La legge in materia di Assicurazioni indica quali sono i requisiti necessari perché la richiesta di risarcimento possa essere presa in considerazione.
Va allegato il CID – convenzione indennizzo diretto – debitamente compilato in ogni sua parte, anche se la controparte non lo sottoscrive. Il CID, infatti, contiene tutti gli elementi necessari per poter avviare la pratica, ad esempio:
– il luogo, la data e ora del sinistro;
– i dati delle parti coinvolte – targa, nome del proprietario e del conducente, Compagnia di Assicurazione, Agenzia e numero di polizza;
– la descrizione della dinamica dell’incidente;
– la descrizione dei danni subiti dai veicoli;
– la segnalazione e descrizione di eventuali danni fisici;
– l’indicazione di eventuali testimoni e, possibilmente, una serie di scatti fotografici che conservino la situazione dello stato dei luoghi e le posizioni finali di quiete.
In caso di intervento di della PG le Compagnie di Assicurazioni potrebbero non liquidare il danno sino a che non sia disponibile la relazione dell’incidente. La relazione viene consegnata – su espressa richiesta della parte – dopo 30/60 giorni se si tratta di sinistro nel quale non vi siano stati feriti e dopo 90/120 giorni se si tratta di un sinistro
con feriti.
In alcune ipotesi particolari, ovvero in presenza di feriti gravi, morti o querela presentata da una delle parti, si apre un procedimento penale e, per ottenere copia della relazione dell’incidente”, occorre ottenere il nullaosta dal Magistrato che effettua le indagini: il sostituto Pubblico Ministero incaricato.
In queste ipotesi la presenza di un Patrocinatore si rende necessaria per indicare l’iter da seguire per ottenere il risarcimento.
Nel caso in cui chi ha causato il sinistro non è noto perché non ha fornito le proprie generalità o perché scoperto di Assicurazione, è possibile – in presenza di determinati presupposti – rivolgersi al “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, che provvederà al risarcimento dei danni. Se, invece, il sinistro ha coinvolto un veicolo straniero circolante in Italia, ci si deve rivolgere all’UCI.
I protagonisti principali, ossia quelli che attivano la pratica sono:
1) il danneggiato;
2) il suo Patrocinatore;
3) la controparte.
Al fine di ottenere il risarcimento si dialoga con:
4) il liquidatore, ovvero l’incaricato dall’Assicurazione di gestire la pratica;
5) il perito incaricato dal liquidatore di stimare i danni del veicolo e, in alcuni casi, di procedere direttamente alla liquidazione del danno;
6) il medico-legale nel caso sia necessario valutare gli eventuali danni fisici conseguenti il sinistro.
Infine, se l’Assicurazione contesta le ragioni sostenute o l’ammontare della cifra da liquidare sarà necessario rivolgersi ad un Giudice.
L’Patrocinatore, una volta che ha inoltrato la richiesta di danni deve determinare il quantum del risarcimento.
Quanto ai danni materiali occorre precisare che il danno risarcibile non può essere superiore al valore antesinistro del veicolo. In caso che ciò si verifichi esistono hanno due possibilità:
a) non si fa riparare il veicolo in attesa che l’Assicurazione invii un perito;
b) si effettua la riparazione del veicolo e si documenta la spesa sostenuta con una fattura ricevuta fiscale, nonché l’esistenza del danno attraverso le foto del mezzo sinistrato
prima della riparazione.
Per le lesioni personali derivanti dal sinistro è necessario fornire la prova.
Il documento principale è costituito dal certificato del Pronto Soccorso cui è dovuto ricorrere chi ha subito un danno in conseguenza di un sinistro stradale. Occorrerà, poi, documentare lo sviluppo dell’infortunio sino all’avvenuta “guarigione”, avendo l’attenzione di conservare la documentazione fiscale relativa alle spese mediche sostenute che, al momento della liquidazione dei danni, verranno rimborsate.
Infine, occorrerà sottoporsi a degli accertamenti medico-legali per quantificare,
scrupolosamente i danni subiti.
La procedura descritta appare molto semplice. I danni alla persona sono espressi in punti percentuali e ogni punto viene liquidato con una cifra che varia in funzione del numero dei punti di invalidità e dell’età del soggetto danneggiato al momento del sinistro.
Oltre alla voce principale – c.d. danno biologico – vengono risarcite altre voci (quali, ad es., l’inabilità temporanea totale, quella parziale ed il danno morale) oltre al rimborso delle spese mediche.
Qualora il danno fisico abbia comportato anche una diminuzione di reddito – temporanea o permanente – anche questa verrà risarcita.
Una volta chiarita:
– la dinamica del sinistro,
– la prova e il quantum dei danni materiali;
– e la prova e il quantum dei danni fisici
la pratica è pronta per la liquidazione.
Si apre, così, la fase di trattativa con il liquidatore che si concluderà positivamente se la pratica è stata ben istruita ed il liquidatore ha come suo interlocutore un professionista e il danneggiato verrà risarcito. Nel ci siano motivi ostativi al bonario componimento sarà necessario ricorrere al Giudice.
Occorre precisare che la maggior parte delle pratiche relative a sinistri stradali, quando istruite da un bravo patrocinatore, si risolvono senza la necessità di ricorrere al Giudice.
Per concludere è bene sottolineare che, pur essendo sostanzialmente semplice la procedura per la liquidazione dei danni essa può complicarsi per l’elevato complesso di adempimenti cosa questa che dovrebbe consigliare al danneggiato di richiedere l’assistenza di un Patrocinatore, che grazie alla sua preparazione ed esperienza, può rendere snello il procedimento rissarcitorio.
A sostegno di ciò la Sentenza n° 11606 del 2005, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia”. Nella stessa Sentenza i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di farsi assistere da un Patrocinatore di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.
Da ultimo va tranquillizzato il danneggiato che deve sapere che il compenso dell’assistenza resterà a carico esclusivo della compagnia di assicurazione.