Albo CTU: Cosa cambia con la riforma Cartabia e il Decreto 109/2023
Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero della giustizia n. 109 del 4 agosto 2023, il panorama legale italiano è stato arricchito da un nuovo regolamento che riguarda i consulenti tecnici di ufficio. Questo provvedimento si inserisce in un contesto di profonde riforme, in particolare in seguito al decreto legislativo n. 149/2022 e all’attuazione della Legge 206/2021, nota come “riforma Cartabia“, che ha apportato significative modifiche al processo civile che si riflettono anche sulla figura del Consulente Tecnico d’Ufficio. La riforma introduce anche importanti cambiamenti che interessano l’organizzazione dell’Albo del CTU, intervenendo in particolare su alcuni punti lacunosi che da anni ormai richiedevano una maggiore definizione, ovvero:
- Contenuto dell’albo;
- Requisiti per l’iscrizione all’albo;
- Domanda di iscrizione;
- Mantenimento dell’iscrizione;
- Sospensione e cancellazione volontaria;
- Disposizioni in tema di tenuta degli albi e elenco nazionale;
- Disposizioni transitorie per i consulenti già iscritti;
Analizziamo ora ciascun punto chiarendo cosa cambia con la riforma Cartabia e fornendo ai Consulenti Tecnici d’Ufficio, che leggono questo articolo una chiave di lettura efficace per questo nuovo panorama normativo.
Contenuto dell’Albo dei CTU
Per quanto riguarda il contenuto dell’albo, con la riforma è previsto che per ogni consulente vengano indicati:
- categoria e settore di specializzazione;
- titolo di studio conseguito;
- ordine o il collegio professionale di appartenenza, o elenco di iscrizione presso la Camera di Commercio;
- data di inizio dell’attività professionale;
- possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisibili anche mediante specifici percorsi formativi;
- conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
- numero di incarichi conferiti e revocati.
Le introduzioni importanti come vedete sono due, in primo luogo la riforma riconosce finalmente l’importanza delle competenze in campo di conciliazione che, sebbene non obbligatorie, tornano spesso utili ai Consulenti chiamati dai giudici a mediare tra le parti coinvolte in una controversia legale. Allo stesso tempo, si attribuisce la dovuta importanza alla conoscenza dei dettagli procedurali del processo civile, che ogni consulente deve possedere per garantire che il suo lavoro peritale sia valido e non presenti errori formali o sostanziali nel mandato. In questo modo, si segue la scia di quella che era l’iniziativa di alcuni tribunali che già da tempo hanno iniziato a richiedere agli iscritti la frequenza di un corso di formazione di 20 ore sal ruolo di CTU.
Inoltre, si fa riferimento al numero di incarichi conferiti e revocati puntando ad enfatizzare la reputazione e la professionalità degli ausiliari nell’ambito della dei processi civili.
Requisiti per l’iscrizione all’albo
L’articolo 4 del citato decreto riporta i nuovi requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, specificando che possono essere iscritti coloro che:
- risultano iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- posseggono una condotta morale specchiata;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
Per quanto riguarda l’obbligo di formazione professionale continua si fa riferimento a quello previsto dall’ordine professionale a cui è iscritto il professionista, o dell’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 in caso di professioni non organizzate in ordini e collegi.
Per quanto riguarda, invece, la speciale competenza tecnica il decreto intende aver esercitato per almeno 5 anni in modo effettivo e continuativo l’attività professionale della categoria alla quale ci si iscrive. In mancanza di tale requisito, la competenza tecnica può essere riconosciuta se il professionista si trova in almeno due delle seguenti circostanze:
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- possesso di adeguato curriculum scientifico comprendente attività come ad esempio docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI in relazione all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo accreditato.
Domanda di iscrizione
In parallelo ai requisiti e ai contenuti dell’albo, cambiano anche le informazioni da comunicare all’interno della domanda di iscrizione, ovvero:
- categoria e il settore di specializzazione per i quali si richiede l’iscrizione.
- dati personali e indirizzo di posta elettronica certificata.
- percorso di formazione, compresi i titoli di studio conseguiti durante l’educazione scolastica, universitaria e post-universitaria.
- eventuali percorsi formativi specifici finalizzati all’acquisizione di competenze in ambito di conciliazione, processo e attività del consulente tecnico.
- curriculum scientifico.
- appartenenza a un ordine, collegio, associazione o categoria professionale nel ruolo dei periti ed esperti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, se presente.
- dichiarazione di assenza di condanne definitive, o la segnalazione delle condanne eventualmente riportate.
- dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, o l’indicazione dei procedimenti pendenti di cui si è al corrente.
- dichiarazione di non aver subito sanzioni disciplinari più gravi di quelle minime previste dall’ordinamento professionale di appartenenza nei cinque anni precedenti.
- attestazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifico riferimento ai crediti acquisiti, nonché con gli obblighi contributivi e previdenziali.
- descrizione dell’attività professionale svolta, con particolare enfasi sugli ultimi cinque anni.
- dichiarazione che i documenti e i titoli che attestano la formazione e l’attività professionale forniti in copia sono conformi agli originali.
- impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e altre circostanze rilevanti che dovessero sopraggiungere.
Qui figurano ancora i percorsi formativi per acquisire competenze sulle tematiche di conciliazione, processo civile e compiti del CTU tuttavia, ancora una volta, vengono definite “eventuali”.
Specifichiamo che per la presentazione delle domande di iscrizione ci sono delle finestre temporali specifiche, che vannodal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno. In occasione di questi periodi il comitato si riunisce e provvede al ricevimento delle domande di iscrizione entro un limite massimo di 180 giorni.
Mantenimento dell’iscrizione
All’interno del decreto vengono individuati i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo e, nello specifico, sono due, ovvero:
- svolgimento continuativo dell’attività professionale;
- essere in regola con l’obbligo di formazione professionale continua, previsto dall’ordine, collegio o associazione di appartenenza.
In occasione delle modifiche previste, il comitato verificherà la sussistenza dei requisiti di tutti gli iscritti comunicando loro, tramite PEC, il termine entro cui dovrà essere presentata una domanda con cui aggiornare, integrare o semplicemente confermare le informazioni indicate nella domanda di iscrizione. Specifichiamo che la mancata presentazione di tale domanda verrà interpretata come volontà di non mantenere l’iscrizione e condurrà alla cancellazione dall’albo. Nel caso di consulenti appartenenti a professioni ordinistiche, tale comunicazioni possono avvenire per mezzo dell’Ordine di appartenenza.
Sospensione e cancellazione volontaria
L’articolo 7 del decreto prevede che il consulente possa richiedere la sospensione dall’albo alle seguenti condizioni:
- una singola sospensione non può durare più di 9 mesi;
- nel caso di più sospensioni, la durata complessiva non deve essere più di 18 mesi per quadriennio.
La tenuta degli albi
Gli albi e l’elenco nazionale devono essere gestiti in modalità telematiche su sistemi informatici. Sarà dunque possibile consultare, oltre al nominativo del consulente e la categoria di appartenenza, anche:
- la specializzazione;
- la data di iscrizione;
- provvedimenti relativi alla conferma o alla revoca degli incarichi
È importante sottolineare che gli albi presso ciascun tribunale rimangono attivi, oltre all’elenco nazionale gestito dal Ministero della Giustizia. L’inclusione di queste informazioni nell’elenco nazionale mira a promuovere la trasparenza nell’ambito della giurisdizione e a fornire agli operatori uno strumento informativo per valutare le competenze e la professionalità dei consulenti tecnici.
Per quanto riguarda la formazione, la tenuta e l’aggiornamento, il decreto rimanda alle specifiche tecniche che saranno emesse dal Ministero della Giustizia entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento in questione.
Disposizione Transitorie
Il decreto prevede anche delle disposizioni per il periodo di transizione applicabili ai soggetti già iscritti e a coloro che hanno presentato domanda di iscrizione prima dell’entrata in vigore della nuova normativa ma non risultano ancora iscritti:
- I primi manterranno l’iscrizione e, allegando l’opportuna documentazione, potranno richiedere di essere iscritti in uno o più settori di specializzazione, o cambiare categoria di appartenenza;
- I secondi dovranno integrare le loro precedenti domande con le informazioni richieste all’atto dell’iscrizione dal nuovo decreto.
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