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Assicurazione in L.C.A. – Interruzione e riassunzione del giudizio: improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 codice delle assicurazioni
ASSICURAZIONE IN L.C.A.
INTERRUZIONE E RIASSUNZIONE GIUDIZIO
[Tribunale di Nola, Dott. Fabio Maffei
sentenza del 4 ottobre 2011]
Liquidazione coatta amministrativa. Improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 CdA: la riassunzione del giudizio, dopo la interruzione, scaturita dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della Progress in LCA, doveva essere preceduta dalla preventiva richiesta stragiudiziale di risarcimento danni. Parificazione della situazione disciplinata dall'art. 287 CdA (giudizio iniziato dopo la liquidazione) e quella prevista dall'art. 289 (liquidazione che interviene in corso del giudizio). Trasportato: rapporti tra art. 141 CdA e 2054 Cod.Civ.. Estinzione del giudizio nei confronti di una delle parti per mancata autonoma istanza di riassunzione (processo con riunione di cause distinte, connesse ma autonome)
(Si ringrazia l’Avv. Francesco Annunziata per la segnalazione)www.avvocatiottaviano.itTRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr. Fabio Maffei, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 4.10.2011, nelle cause iscritte ai nn. 5500/2006 e 9671/2006 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
VVV Mmm, elettivamente domiciliato in , al … , presso lo studio dell'Avv. Sss Aaa che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio.
RICORRENTE (nel procedimento n. 5500/2006 R. G.A.C.)
E
OOO Ppp Ggg, residente in ……
RESISTENTE CONTUMACE (nel procedimento n. 5500/2006)
E
Progress S.p.a. Assicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, giusto decreto ministeriale del 29.03.2010, con sede in Palermo, alla Piazza A. Gentili n. 3, in persona del suo commissario liquidatore pro tempore: …….
RESISTENTE CONTUMACE(nei procedimenti nn. 550012006 e 9671/2006 R. G.A. C.).
E
Generali Business Solutions S.c.p.a. Assicurazioni Generali s.p.a., quale rappresentante e mandataria della S.p.a. Assicurazioni Generali, in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – Regione Campania – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, giusta procura per Notaio …. , elettivamente domiciliata in Nola, alla via ……, presso lo studio dell'avv.to ……. , come da procura versata in atti;
RESISTENTE (nei procedimenti nn. 5500/2006 e 9671/2006 R.G.A. C.)
E
CCC Ppp, elettivamente domiciliato in …. , alla via …., presso lo studio dell'Avv. ….. che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
RICORRENTE (nel procedimento n. 9671/2006 R.G.A. C.)
E
Compagnia Assicurazioni S.p.a. (già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ….. , elettivamente domiciliata in (NA), via …….., presso lo studio degli avv.ti Sss Vvv e Bbb Vvv, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE (nel procedimento n. 9671/2006 R.G.A. C.)
NONCHE’
VVV Ttt, elettivamente domiciliato in …… , presso lo studio dell'avv.to Sss Aaa che lo rappresenta e difende in virtù dì procura a margine della comparsa d'intervento depositata in data 25.11.2010.
INTERVENTORE
aventi ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 4.10.2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 3 della legge n. 102/2006 nonchè 414 e ss. c.p.c., depositato il 20.6.2006 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, VVV Mmm, ha esposto: a) che il giorno 28.10.2005, alle ore 13.30 circa, percorrendo, a bordo del ciclomotore Piaggio Beverly 250, tg. XX00000, la via Xxxx Zzzz in Nola, era entrato in collisione con l'Opel Corsa, targata YY000YY, di proprietà di OOO Ppp Ggg ed assicurata per la r.c.a. con la Progress. Assicurazioni S.p.a.; b) che, in particolare, mentre procedeva normalmente sulla suddetta strada, l'auto assunta investitrice usciva dalla via laterale denominata Qqqq Sant'Erasmo, omettendo sia di concedere al ciclomotore da lui condotto la prescritta precedenza, sia di diminuire la sostenuta velocità di marcia; c) che, per effetto dell'impatto, aveva riportato gravi lesioni personali che ne avevano comportato il ricovero in Ospedale e da cui gli erano residuati postumi permanenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, OOO Ppp Ggg e la S.p.a. Progress, onde ottenerne, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del primo nella produzione del fatto dannoso, la condanna, in solido, di tutti i convenuti, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del descritto incidente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano entrambi i convenuti eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della proposta domanda risarcitoria. Nel merito, poi, i convenuti contestavano la dinamica del sinistro come descritta nel libello introduttivo, sostenendo che la responsabilità del suo accadimento doveva essere ascritta esclusivamente all'imprudente manovra eseguita dal conducente del ciclomotore Piaggio Beverly, per essere quest'ultimo improvvisamente sopraggiunto, ad elevata velocità e procedendo in prossimità della linea di mezzeria, nel momento in cui il veicolo assunto investitore, nel completare l'immissione sulla via Xxxx Zzzz, aveva già interamente impegnato la semicarreggiata.
Con ordinanza del 22.9.2007, il precedente giudice istruttore disponeva la riunione al giudizio instaurato dal VVV del procedimento n. 9671/2006 promosso, con ricorso depositato ex art. 3 legge 102/2006, da CCC Ppp, trasportato, al momento del sinistro di cui sopra, sul ciclomotore Piaggio Beverly. Quest'ultimo, in particolare, descrivendo una dinamica del sinistro de quo analoga a quella dianzi riportata, domandava, in primo luogo, la condanna in solido dell' OOO e della Progress. S.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del medesimo fatto dannoso. In via subordinata, domandava accertarsi e dichiararsi anche la responsabilità, esclusiva o concorrente, del conducente il ciclomotore a bordo del quale viaggiava e, per l'effetto, condannarsi il proprietario di quest'ultimo (VVV Ttt) nonché la Compagnia Assicurazioni S.p.a. (già AAA Assicurazioni S.p.a.), sua compagnia assicuratrice per la RCA, al risarcimento dei medesimi danni.
In tale giudizio si costituiva la Compagnia S.p.a. che, oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal CCC, rimarcava come la responsabilità del sinistro dovesse imputarsi soltanto alla condotta di guida del conducente il veicolo antagonista (Opel Corsa), con la conseguente esclusione di qualsiasi profilo di colpa a carico del conducente il veicolo vettore da essa assicurato per la RCA.
All'udienza del 18.5.2010, in seguito alla sopravvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della Progress s.p.a., il giudizio veniva interrotto.
Il VVV, quindi, procedeva alla sua rituale e tempestiva riassunzione, a seguito della quale, all'udienza del 25.11.2010, si costituivano, oltre al CCC e alla Compagnia S.p.a., anche la Generali Business Solutions S.c.p.a., quale impresa designata ai sensi dell'art. 285 Dlgs. 209/2005, chiedendo rigettarsi la domanda proposta dal VVV perché improponibile, improcedibile ed infondata, oppure, in via gradata, dichiararsi la prevalente e concorrente responsabilità del ricorrente e contenersi la condanna nei limiti del giusto e dell'equo.
Restavano contumaci, successivamente all'avvenuta riassunzione, sia la Progress S.p.a. in liquidazione che l'OOO.
Ammesse ed assunte le prove richieste, acquisita documentazione ed espletata una c.t.u. medico legale, intervenuto nel giudizio anche VVV Ttt, all'udienza del 4.10.2011 lo scrivente, – medio tempore divenuto assegnatario del procedimento- precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa, pronunciava la presente sentenza.
***
2.- Descritti nei termini sopra riportati i fatti di causa e le diverse fasi processuali in cui si è articolata l'odierna vicenda, le domande con cui VVV Mmm e CCC Ppp, nelle rispettive qualità di conducente e trasportato sul ciclomotore Piaggio Beverly 250, tg. XX00000 di proprietà di VVV Ttt, hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti da entrambi per le lesioni personali riportate nel sinistro occorso in data 29.10.2005, vanno dichiarate improponibili, non avendo i ricorrenti, – successivamente all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni S.p.a. (DM 29.3.2010) ed anteriormente alla riassunzione del giudizio interrotto- né ottemperato alla condizione procedibilità dell'invio all'impresa designata ex art. 285 Dlgs. 20972005 della preventiva richiesta di risarcimento prescritta dall' art. 287 medesimo Dlgs., così garantendo all'assicuratore il lasso di tempo minimo indispensabile di sei mesi per accertare l'obbligo del risarcimento su di sè gravante in base alla detta norma, né osservato l'identico spatium deliberandi, decorrente dal momento della pubblicazione del decreto di messa in liquidazione coatta, indicato dall'art. 289 Dlgs. cit. per la prosecuzione del giudizio interrotto.
Va considerato, infatti, che, ai sensi dell'art. 283, lett. c) del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – in vigore dal l' 1.1.2006 (cfr. art. 355, primo comma, del medesimo decreto) — "Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente ".
L'art. 287, poi, per quel che interessa ai fini del presente giudizio, recita che, nell'ipotesi sopra descritta, "l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all 'impresa designata", in tal modo raccordandosi direttamente al disposto dell'art. 289 che, nel disciplinare le ipotesi in cui la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa sia intervenuta già prima della proposizione della domanda in sede giudiziale, da quelle in cui la decozione intervenga in corso di causa, è destinato a prendere il posto del previgente art. 25 della legge 990/1969, pur riproducendone in parte il contenuto e, viceversa, discostandosene significativamente nella parte in cui disciplina il regime dell'opponibilità delle sentenze nei confronti dell'impresa designata.
Come si accennava, il primo comma di tale articolo riprende in maniera fedele il primo comma dell'art. 25, disponendo che se il danneggiato abbia ottenuto una sentenza di condanna nei confronti dell'impresa, successivamente posta in liquidazione coatta, le sentenze sono pienamente opponibili all'impresa designata, purché il passaggio in giudicato sia intervenuto prima della pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.
Il principio, che peraltro è comune anche alla legge fallimentare, ribadisce il fatto che la successiva sottoposizione del debitore ad una procedura concorsuale non può intaccare i diritti riconosciuti in una sentenza ormai passata in giudicato, posto che il principio di cui all'art. 2909 c.c., in tema di effetti del giudicato, è suscettibile di essere esteso anche al fenomeno in esame.
Il limite di opponibilità è però costituito dai massimali minimi di legge, atteso l'espresso richiamo all'art. 283 co. 4, con la conseguenza che ciò che resta non coperto dal massimale di legge potrà essere richiesto al responsabile civile, ove si sia ottenuta anche la condanna di quest'ultimo, ovvero nei confronti dell'impresa in liquidazione, una volta che eventualmente ritorni in bonis.
Il secondo comma dell'articolo in esame, invece, si discosta significativamente da quanto previsto dall'art. 25 citato.
Quest'ultima norma disponeva, infatti, che, laddove il processo fosse proseguito verso l'impresa in liquidazione coatta, l'opponibilità delle sentenze adottate all'esito del giudizio verso l'impresa designata era condizionata al fatto che fosse stata comunicata a detta ultima impresa la pendenza della lite a mezzo atto notificato da ufficiale giudiziario.
Lo scopo della norma appariva poi ben chiaro ove si fosse posta mente al successivo terzo comma dell'art. 25 che ammetteva l'intervento dell'impresa designata anche in grado di appello, e ciò al fine di meglio tutelare le proprie ragioni a fronte di un comportamento processuale dell'impresa in liquidazione eccessivamente remissivo e comunque poco attento alla salvaguardia dell'interesse della designata medesima.
La giurisprudenza, poi, dopo alcune iniziali incertezze, aveva ritenuto che l'espressione adottata dal secondo comma, ove si faceva riferimento alla prosecuzione del giudizio verso l'impresa in liquidazione, non presupponeva la previa dichiarazione di interruzione e la successiva riassunzione verso il commissario liquidatore, ma doveva ritenersi estesa anche alla diversa ipotesi in cui il giudizio fosse proseguito verso l'originaria impresa assicuratrice, tacendosi all' interno del giudizio il sopravvenire dell'evento interruttivo, essendo sufficiente ai fini dell'opponibilità il mero invio della comunicazione all'impresa designata nelle forme prescritte dalla legge, aggiungendo, altresì, che, " Nel caso in cui l'assicuratore della r.c.a., nel corso del giudizio contro di lui promosso da parte della vittima di un sinistro stradale, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ed il giudizio, previa riassunzione, prosegua nei confronti del commissario liquidatore, nei confronti di quest'ultimo il giudice non potrà che pronunciare una sentenza di mero accertamento del credito, in quanto per effetto della liquidazione coatta tenuta al risarcimento del danno in luogo dell'assicuratore decotto è l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei cui confronti, invece, la sentenza produce gli effetti di una condanna, senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza che lo stesso commissario liquidatore sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei sinistri per conto del suddetto Fondo di garanzia" (cfr., Cassazione civile, sez. 1II, 20/08/2009, n. 18525; Cass. 19 gennaio 2007 n. 1202).
Il secondo comma dell'art. 289 ha optato per una diversa soluzione.
Infatti, si prevede che una volta intervenuto il decreto di liquidazione coatta, prima del passaggio in giudicato, e quindi anche in grado di appello, il giudizio debba proseguire sia nei confronti del commissario liquidatore che dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta.
Al fine di rafforzare i poteri dell'impresa designata all'interno dei processi intentati verso l'impresa ormai in liquidazione, il legislatore ha previsto la partecipazione della prima non più in via del tutto eventuale, come in passato, bensì come necessaria, giustificandosi, in tale chiave di lettura, anche la previsione che la prosecuzione del giudizio debba avvenire decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto, e cioè il medesimo termine ormai previsto per il rispetto della condizione di proponibilità costituita dalla richiesta preventiva di risarcimento del danno, essendo evidente che con tale dilazione si mira a garantire all'impresa designata uno spazio temporale che permetta di valutare la necessità di proseguire il giudizio ovvero di addivenire ad una definizione transattiva della lite.
Circa le modalità con cui la norma in questione è destinata ad operare, in passato, la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha ritenuto che l'art. 25 della legge 990/1969 andava interpretato nel senso che la messa in liquidazione coatta, alla stessa stregua della dichiarazione di fallimento, avesse sì un'efficacia interruttiva del processo, ma che tale efficacia fosse subordinata al fatto che la conoscenza dell'evento avvenisse secondo quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. (cfr., per tutte Cassazione civile, sez. III, 25/10/2002, n. 15080).
Pertanto se l'impresa in liquidazione era costituita in giudizio, a provocare l'interruzione era solo la dichiarazione del suo difensore, mentre se la stessa era contumace, l'interruzione poteva essere pronunziata solo se si fosse venuti a conoscenza dell'evento in occasione della notifica di uno degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.
Laddove non si fossero verificate dette eventualità, il giudizio era destinato a proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione, come se fosse tuttora in bonis, a nulla rilevando l'eventuale comunicazione della messa in liquidazione effettuata dal difensore del danneggiato ovvero la conoscenza da parte del giudice per altre vie, fatta salva la possibilità di rendere opponibile la sentenza finale, previa comunicazione della pendenza di lite ex art. 25 co. 2 della legge 990/1969.
L'attuale formulazione della legge invece ha carattere ben più perentorio rispetto al passato ed impone che la prosecuzione debba comunque avvenire verso l'impresa designata e verso il commissario liquidatore, essendo peraltro venuta meno la possibilità di rendere opponibile la sentenza con la detta comunicazione.
La prima opzione interpretativa potrebbe essere nel senso che, in maniera difforme rispetto al passato, la liquidazione coatta costituisca un evento interruttivo rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, il quale ove acquisisca conoscenza del relativo decreto deve interrompere il processo, restando a carico del danneggiato l'onere di procedere alla riassunzione nei confronti di entrambi i soggetti contemplati dalla legge.
Tale lettura induce a ritenere che il legislatore abbia inteso derogare alla tradizionale regola secondo la quale la liquidazione coatta amministrativa era un evento idoneo a produrre ripercussioni sul processo solo ove fatto oggetto di una comunicazione da parte del difensore della società liquidata, alla stessa stregua di qualsiasi altro evento che colpisca la parte e che risulti idoneo a cagionare l'interruzione del processo.
Ad avallare questa prima lettura soccorre poi anche il dato emergente dalla norma secondo la quale il processo prosegue, decorsi sei mesi, non dalla avvenuta interruzione del giudizio (che potrebbe non coincidere cronologicamente con la data dell'evento interruttivo), ma dalla pubblicazione del decreto. Se la ratio di questa sospensione è legata alla necessità di assicurare un congruo termine di riflessione all'impresa designata per compiere le sue valutazioni in merito alla richiesta già azionata in sede giudiziale, al fine di consentirle di fruire appieno di questa pausa, è giocoforza ritenere che l'interruzione avvenga in maniera automatica, non appena il giudice, anche d''ufficio, venga a conoscenza della messa in liquidazione coatta della società assicuratrice, senza dovere attendere che il difensore effettui la dichiarazione con finalità interruttive.
Inoltre in tal modo il legislatore avrebbe anticipato di qualche mese la soluzione poi adottata in sede di riforma della legge fallimentare, laddove si è aggiunto un ultimo comma all'art. 43 del Regio Decreto 267/1942 ad opera del D. Lgs. del 9 gennaio 2006 n. 5, il quale oggi espressamente prevede che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del giudizio, giungendo quindi alla soluzione della interruzione automatica e rilevabile ex officio da parte del giudice.
La seconda chiave di lettura potrebbe essere quella di rimanere fedeli al tradizionale orientamento, che presuppone per l'interruzione una dichiarazione di volontà appositamente manifestata dal difensore dell'impresa in liquidazione, ma la differenza rispetto al passato consisterebbe nel fatto che in sede di riassunzione andrebbe sempre coinvolta l'impresa designata, oltre al commissario liquidatore. Verrebbe quindi meno la possibilità pure ammessa in passato, in cui il giudizio poteva proseguire unicamente nei confronti del solo commissario liquidatore, ipotesi nella quale si riteneva che la sentenza, ancorché formalmente di condanna, avesse un valore di mero accertamento, essendo necessario piuttosto verificare se ricorressero i requisiti per la sua opponibilità all'impresa designata. Oggi, invece, dovendosi proseguire il giudizio anche verso l'impresa designata, all'esito si potrà direttamente pronunziare la condanna nei confronti di tale soggetto.
Tuttavia a militare in senso contrario si pongono altre considerazioni, tali da indurre il Tribunale ad aderire alla prima delle soluzioni prospettate.
In ipotesi, la dichiarazione del procuratore dell'impresa potrebbe avvenire allorché sono già abbondantemente decorsi i sei mesi dalla pubblicazione del decreto, con la conseguenza che il giudizio potrebbe essere immediatamente riassunto, vanificandosi lo scopo sotteso alla sospensione ex lege di cui alla norma in esame.
Ancora, il difensore dell'impresa in liquidazione potrebbe omettere di dichiarare l'evento interruttivo, ovvero in caso di contumacia, potrebbe non verificarsi mai la necessità di notificare un atto al contumace, evento in relazione al quale è possibile dare ufficialità nel processo all'evento interruttivo.
In tali evenienze, essendo venuta meno la possibilità di rendere comunque opponibile la sentenza all'impresa designata, mediante la comunicazione di cui all'abrogato art. 25 della legge 990/1969, il danneggiato avrebbe enormi difficoltà a raggiungere il risultato auspicato di una sentenza da spendere anche verso la designata, potendosi unicamente ipotizzare che questi proceda sua sponte ad evocare in giudizio il commissario liquidatore e l'impresa designata, anche a prescindere dalla dichiarazione dell'interruzione.
Alla luce delle superiori osservazioni, dunque, è evidente come il Dlgs. 209/2005 abbia profondamente innovato il sistema risarcitorio precedentemente disciplinato dagli artt. 19 e 25 della legge 990/1969, non solo con riguardo agli effetti che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice è destinato a produrre sui procedimenti in corso, ma anche relativamente ai rapporti tra la fase stragiudiziale precedente alla loro riassunzione e la prosecuzione del giudizio già instaurato, disponendo una sostanziale parificazione tra la situazione che si realizza in caso di liquidazione che interviene durante la pendenza della lite a quella che invece ricorre allorché il giudizio sia iniziato dopo che è già stata disposta la liquidazione coatta, al precipuo scopo di assicurare all'impresa designata, oramai investita di una sua autonoma legittimazione processuale, le condizioni nonché uno spatium deliberandi che le permetta di valutare la necessità di proseguire il giudizio ovvero di addivenire ad una definizione transattiva della lite.
Quest'ultimo profilo, ovverosia la parificazione tra le due ipotesi dianzi indicate, emerge soprattutto ove si ponga a confronto il tenore letterale del previgente art. 22 legge 990/1969 con l'attuale disposto del suo omologo, vale a dire il citato art. 287, nel Codice delle Assicurazione Private che, analogamente al primo, disciplina le condizioni di proponibilità dell'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'impresa designata, ove l'originaria impresa assicurativa sia posta in liquidazione coatta amministrativa.
Ebbene, mentre l'art. 22 cit. prescriveva la necessaria e preventiva messa in mora dell'impresa designata soltanto nelle ipotesi previste dall' art. 19, sia alla lettera a (……..il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato) che lett. b ( ….. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione), il nuovo art. 287, viceversa, subordina l'azione diretta de qua alla medesima condizione di proponibilità della domanda con riferimento non solo alle ipotesi (di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 283, – sostanzialmente riproduttive di quelle indicate dal precedente art. 22 -, ma anche allorquando la pretesa risarcitoria sia e esercitata nella fattispecie contemplata dalla lettera c) del citato articolo, ovverosia nell'ipotesi in cui "il veicolo o natante risulti assicurato presso unti impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente".
Orbene, tornando all'odierna fattispecie, alla luce delle superiori argomentazioni, deve constatarsi che, dichiarata all'udienza del 18.5.2010, in conformità della tesi sopra accolta, l'interruzione ex art. 300 c.p.c. del processo, stante l'intervenuta messa in liquidazione coatta della Progress S.p.a. (DM 29.3.2010) come dichiarato dal procuratore del VVV (cfr., verbale di udienza), il giudizio veniva esclusivamente riassunto da quest'ultimo mediante il deposito del corrispondente ricorso in data 25.5.2010.
Tuttavia, tale riassunzione non solo non è stata preceduta dalla preventiva richiesta stragiudiziale, ex art. 287 cit., di risarcimento dei danni subiti inviata alla Generali Business Solutions S.c.p.a. Assicurazioni Generali s.p.a., quale rappresentante e mandataria della S.p.a. Assicurazioni Generali, in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – Regione Campania, ma risulta anche depositata anteriormente al decorso dello spatium temporis di sei mesi, prescritto dall'art. 295 comma 2° cit., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa (vedi Gazzetta Ufficiale del 20.4.2010) prescritto dall'art. 295 comma 2° cit., atteso che per ritenere rispettato il termine de quo era comunque necessario considerare la data di deposito del ricorso in riassunzione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il rapporto processuale, quiescente a causa dell'interruzione, è ripristinato una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza. Ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della vocatio in jus, ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia (cfr. Cassazione civile, sez. 1I, 19/03/2007, n. 6361;Cassazione civile, sez. II, 14/10/2010, n. 21226; Cass. 20 agosto 2002 n. 12272).
Di conseguenza, stante la mancata osservanza delle prescritte condizioni, non rinvenendosi in atti la prova che i ricorrenti abbiano adempiuto alla prescritta costituzione in mora nel confronti dell'impresa designata, le domanda proposte sia da VVV Mmm che da CCC Ppp vanno, anche d'ufficio (cfr. Cass. 21 dicembre 2004, n. 23696; Cass. 21.5.2004, n. 9700), dichiarate improponibili, dovendosi al riguardo considerare sia che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni rispettando il prescritto spatium deliberandi prima di proporre o di proseguire il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, restando escluso sia obbligo del giudice acquisire "ex officio" la relativa documentazione (cfr., Cassazione civile, sez. III, 21/05/2004, n. 9700; Cassazione civile 21 dicembre 2004 n. 23696 sez. III; In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 21 febbraio 2003 n. 2655); sia che tale onere possa considerarsi altrimenti assolto, mediante la notifica dell'atto di riassunzione in causa da parte del convenuto (cfr., Cassazione civile, sez. III, 21/12/2004, n. 23696).
Infine, va rammentato come l'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso, ma anche dell'azione risarcitoria contro l'autore e o il responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro (cfr., Cassazione civile, sez. III, 22/03/2007, n. 6960).
Analogamente, non può ritenersi adempiuta la condizione de qua in forza delle A/R inviate da entrambi i ricorrenti alla Progress S.p.a. in bonis, avendo anche la giurisprudenza di legittimità anteriore all'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private escluso la necessità di spedire la lettera di messa in mora al Commissario Liquidatore dell'impresa assicuratrice insolvente nonché all'impresa designata soltanto nel caso in cui il primo risultava essere stato autorizzato a procedere, a norma dell'art. 9 del D.L. 857/76, per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della L. 990/69, alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 8 del medesimo decreto (cfr. Cass. Civ. nn. 3639/98, 524/92).
Nell'odierna vicenda, tuttavia, nessuna delle parti in causa ha prodotto il decreto ministeriale di messa in liquidazione della Progress S.p.a. onde acclarare se il commissario liquidatore fosse stato o meno investito del potere de quo ai sensi dell'art. 293 Dlgs 209/2006, con la conseguente impossibilità di verificare la predetta condizione, atteso che, "In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., il giudice non ha obbligo di procurarsi la conoscenza diretta del decreto ministeriale che pone in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice e che autorizza il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, in quanto esso non costituisce una fonte di diritto oggettivo, ovvero un precetto caratterizzato dal duplice carattere della normatività e della giuridicità" (cfr., Cassazione civile, sez. III, 11/11/2004, n. 21432; Cass. 4 giugno 1998 n. 5483, Giust. civ. 1998, I, 2496).
3.- Acclarata l'improcedibilità dell'azione promossa nei confronti dell'OOO e della Progress. S.p.a., e quindi dell'impresa designata, deve osservarsi che Ppp CCC (nel procedimento n. 9671/2006 R.G.A.C.), trasportato al momento del sinistro sul ciclomotore Piaggio Beverly 250, tg. XX00000, oltre alla predetta domanda, sia pure in via subordinata, ha richiesto condannarsi al risarcimento dei danni subiti a causa del medesimo sinistro anche VVV Ttt e la Compagnia Assicurazioni S.p.a., rispettivamente proprietario ed impresa assicuratrice della RCA del veicolo vettore a bordo del quale viaggiava.
Pertanto, avendo il nominato ricorrente domandato il risarcimento dei danni subiti a causa del descritto scontro deducendo la sua qualità di trasportato, va osservato che la domanda è stata introdotta dopo il 1 gennaio 2006, e cioè dopo le modifiche apportate dal codice delle assicurazioni private che con l'introduzione dell'art. 141 ha previsto, ma solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore, che le domande risarcitorie avanzate dal trasportato, nei limiti del massimale minimo di legge, vadano indirizzate unicamente nei confronti dell'assicuratore del veicolo a bordo del quale viaggiava, aggiungendo che l'accoglimento o meno della domanda debba avvenire indipendentemente dall'accertamento dell'eventuale corresponsabilità dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, potendo la compagnia assicurativa del veicolo vettore sottrarsi alla predetta responsabilità soltanto provando "il caso fortuito".
La norma in questione è intervenuta nell'ambito di un sembiante giurisprudenziale ampliamente consolidato nell'affermare che, in caso — come nella specie – di collisione fra autoveicoli, la persona trasportata a qualunque titolo, anche di cortesia, poteva ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata (Cass. 26 ottobre 1998, n. 10629), quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo, avvalendosi nell'uno come nell'altro caso della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e facendo, perciò, valere la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. 10361/95; 4353/04; 7500/04).
Né ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, c.c. rilevava che la responsabilità del conducente fosse riconosciuta in base all'accertamento concreto della colpa ex art. 2043 c.c. o in via presuntiva ai sensi dell'art. 2054 c.c., commi 1 e 2, in quanto il proprietario era tenuto a risarcire il danneggiato, ove non provasse che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr., Cass. 21 gennaio 2000, n. 681; Cass. 5226/06; 16244/05; 11143/03; 581/01; Cassazione civile, sez. III, 16 luglio 2003, n. 11143; Cass. 1198/97; Cass. 5250/97; Cass. 4909/96).
L'art. 2054 c.c., infatti, secondo il richiamato insegnamento della Suprema Corte, esprimeva, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che fosse il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).
Se ne faceva conseguire che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, potesse invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente nonché il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, e ciò con riguardo ad entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro di cui era stato vittima (cfr., Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629; v. anche Cass. 13396/01; Cass. 4022/2001; Cass.5342/00; Cass. 681/00; 10006/03; Cass. sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1873; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 834 del 18/01/2006; Cassazione civile, sez. III, 31 ottobre 2005, n. 21115).
Inoltre, al trasportato competeva, secondo la disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, anche l'azione diretta nei confronti degli assicuratori di entrambi i veicoli (cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 382 del 18/01/1994).
Orbene, inserendosi in tale sedimentato contesto giurisprudenziale, la portata innovativa dell'art. 141 cit. è stata interpretata dai primi commentatori nel senso che la norma de qua non consentisse più di agire indifferentemente nei confronti di tutti i vari responsabili del sinistro, e cioè l'assicurazione del vettore e dell'auto antagonista, ma solo nei confronti della prima che poteva essere condannata, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, con l'unica eccezione della prova della sussistenza del fortuito.
Ne discendeva che nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista, il trasportato non aveva più azione in sede giudiziale, trovando quale unico destinatario delle sue pretese l'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava.
Tale norma, in assenza di disposizioni di carattere transitorio, quali invece previste in tema di procedura di indennizzo diretto, ad avviso della tesi in esame, era destinata a trovare applicazione anche in relazione ai sinistri verificatisi in data anteriore all'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, sempre che l'azione giudiziaria fosse stata introdotta in epoca successiva.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.13/06/2008, n. 205, disatteso l'opzione esegetica dianzi riferita, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 cit. imponeva di ritenere che, secondo i finalità di rafforzamento della posizione del trasportato perseguita dal legislatore, a quest'ultimo l'ordinamento giuridico vigente accordava, oltre alla specifica azione, disciplinata dall'art. 141 del nuovo codice delle assicurazioni (d. l.vo 7 settembre 2005 n. 209), anche quelle esperibili in base alle norme di cui al codice civile, e cioè l'azione contrattuale di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., l'ordinaria azione extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e le specifiche azioni extracontrattuali, tutte fondate sulle responsabilità presuntive contemplate ai vari commi dell'art. 2054 c.c..
La ratio della disposizione di cui al citato art. 141 c.d.a. era, cioè, da identificarsi nell'intento di assicurare la massima tutela al trasportato danneggiato in un sinistro automobilistico, onerando del pagamento dell'indennizzo l'assicuratore del soggetto più esposto (cioè il vettore, già gravato dalle responsabilità presuntive di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 2054 c.c. nonché di quella scaturente dall'eventuale contratto di trasporto ex artt. 1218 e 1681 c.c.) e risparmiando al trasportato la penalizzante prospettiva di coinvolgere nella lite circa l'effettiva distribuzione della responsabilità altri soggetti, senza peraltro togliergli la possibilità dì fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.
Pertanto, il sistema risarcitorio, come ricostruito alla luce del riportato arresto del giudice delle leggi, consente al terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, di scegliere tra diverse azioni.
In primo luogo, sempreché il sinistro derivi dallo scontro tra due veicoli e comunque il risarcimento richiesto sia contenuto entro i limiti del massimale di legge, il trasportato può invocare l'art. 141 d.lg. n. 209 del 2005 nei confronti dell'assicuratore del vettore. In tal caso, si prescinde dall'accertamento delle rispettive colpe, potendo la compagnia assicurativa sottrarsi alla predetta responsabilità soltanto dimostrando il "caso fortuito".
In proposito si osserva che, nonostante la giurisprudenza e la dottrina concordino nel ricondurre il "fatto del terzo" causalmente assorbente alla nozione di "caso fortuito", la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto, come evincibile dal fatto che il quarto comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile senza distinguere l'ipotesi di rivalsa totale dall'ipotesi di rivalsa parziale, ammettendo così implicitamente anche la prima. L'unica interpretazione idonea ad attribuire un'intrinseca coerenza al disposto dell'art. 141 C.d.A, e ad evitare una commistione tra il profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell'altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi dì "caso fortuito" diverse dal 'fatto del terzo", cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente il veicolo antagonista ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti.
In secondo luogo, il terzo trasportato può scegliere di citare in giudizio solo il responsabile del danno, – anche esercitando l'azione diretta ex art. 144 d.lg. 209 del 2005 -, in modo tale da coinvolgere anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo -, identificato alternativamente nel proprietario del veicolo vettore o in quello del veicolo antagonista, ovvero decidere di convenire in giudizio entrambi, secondo quanto già consentitogli dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale anteriore all'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private.
Qualora siano proposte tali azioni, non si può prescindere, secondo i principi dettati dall'art. 2054 c.c., dall'accertamento, in concreto ovvero anche soltanto in via presuntiva, delle rispettive responsabilità.
Ne consegue che, ove il trasportato decida, secondo gli ordinari principi codicistici, di agire esclusivamente nei confronti dell'assicuratore del veicolo vettore, avvalendosi dunque della costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., tra le più recenti, Cass. 3.3.2004, n. 4353), – secondo cui, in caso di scontro fra autoveicoli la persona trasportata a qualunque titolo, anche di cortesia, può ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo, dal quale era trasportata (Cass. 26.1.0.1998, n. 10629), quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo, invocando nell'uno come nell'altro caso della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e facendo, perciò, valere la responsabilità extracontrattuale (Cass. 2.10.1995, n. 10361) -, l'assicuratore del vettore è tenuto a rifondere il danno del trasportato, a meno che non provi la colpa esclusiva di un terzo e, quindi, in primis del conducente il veicolo antagonista.
Orbene, delibando l'odierna domanda alla luce dei sistema risarcitorio dei danni subiti dal trasportato secondo le linee guida ricostruite dal riportato arresto della Corte Costituzionale, è evidente che, avendo ricorrente agito nei confronti del proprietario e dell'assicuratore del veicolo vettore, peraltro domandando specificamente, sia pure in via subordinata, l'accertamento della esclusiva responsabilità del primo (cfr., conclusioni atto di citazione), l'azione proposta rifugge dall'ambito applicativo del nuovo articolo 141 cit., andandosi ad inquadrare nell'ordinaria azione ex art. 2054 c.c.
Ne consegue che, se, da un lato, l'onere probatorio dei ricorrente si esauriva nella dimostrazione dell'avvenuto verificarsi del sinistro a seguito dello scontro tra i due autoveicoli coinvolti nonché della sua qualità di trasportato, dall'altro, era consentito alla compagnia assicurativa del veicolo vettore sottrarsi alla predetta responsabilità dimostrando la totale ascrivibilità della causazione del sinistro al solo conducente il veicolo antagonista.
Da quanto detto, discende allora che correttamente il CCC ha evocato in giudizio anche il proprietario (Ttt VVV) del veicolo a bordo del quale viaggiava, poiché costituisce ius receptum che, quando il trasportato domandi l'integrale risarcimento del danno subito all'assicuratore del veicolo vettore, il litisconsorzio necessario con il "responsabile del danno", doverosamente chiamato a partecipare al giudizio, sussiste con il proprietario del veicolo assicurato, cioè, in aderenza all'ipotesi del trasportato danneggiato, con il proprietario del veicolo vettore (cfr., Cass. SS.UU. 11 luglio 1984 n. 4055 e recentemente ripetuta Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011, n. 5538). Infine, va anche considerato che, nel caso di specie, l'accertamento delle rispettive responsabilità s'imponeva per un'ulteriore ragione.
Invero, avendo la compagnia assicurativa, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, domandato l'accertamento del grado di responsabilità del conducente il veicolo antagonista, nonostante quanto sopra evidenziato circa la possibilità del trasportato in uno dei veicoli coinvolti di pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, non ci si poteva sottrarre dall'espletare tale accertamento.
La diversa gravità delle rispettive colpe dei veicoli coinvolti e l'eventuale differente efficienza causale di esse può, infatti, avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; sicché il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. Civ. sez. III, 5-20 giugno 2008, n. 16810).
Tanto acclarato circa l'ammissibilità dell'azione proposta, in via subordinata, dal CCC nei confronti sia del VVV che della Compagnia S.p.a., per contrastare la quale il primo si è costituito all'udienza del 4.11.2011, deve tuttavia osservarsi che, come tempestivamente eccepito dalla convenuta compagnia assicurativa (cfr., comparsa depositata in data 4.11.2010), il ricorrente non ha specificamente riassunto il giudizio interrotto con riguardo alla domanda in esame, essendo stata l'istanza di riassunzione proposta esclusivamente da VVV Mmm.
Orbene, se è vero che " Nel caso di litisconsorzio facoltativo o di riunione di più cause connesse, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti, l'interruzione opera solo in riferimento alla causa o alle cause di cui sia parte il soggetto colpito dall'evento" (cfr., Cassazione civile, sez. un., 05/07/2007, n. 15142), è altrettanto vero che, da un lato, tale principio non si applica tutte le volte in cui, pur celebrandosi il processo secondo le modalità soggettive del litisconsorzio facoltativo, il giudice ne abbia disposto l'interruzione in toto, conseguendo a ciò che il procedimento deve, in tal caso, essere riassunto nei confronti di tutte le parti (cfr., Cassazione civile, sez. III, 04/03/2004, n. 4412) e, dall'altro, che "In tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito" (cfr. Cassazione civile, sez. II, 26/07/2010, n. 17533).
Applicando i principi appena enunciati alla presente fattispecie, non avendo il CCC riassunto il giudizio entro il termine di sei mesi dalla sua interruzione (udienza del 18.5.2010) prescritto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile) e stante l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa, va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda in esame.
4.- La novità della questione è elemento sufficiente a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, con la sola eccezione delle spese di CTU che restano a carico dei ricorrenti in misura eguale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) dichiara l'improponibilità delle domande formulate da VVV Mmm e CCC Ppp nei confronti di OOO Ppp Ggg, della Progress Assicurazione S.p.a. e della Generali Business Solutions S.c.p.a. Assicurazioni Generali s.p.a., quale rappresentante e mandataria della S.p.a. Assicurazioni Generali, in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – Regione Campania;
b) dichiara l'estinzione del procedimento relativamente alla domanda proposta da CCC Ppp nei confronti della Compagnia Assicurazioni S.p.a. e di VVV Ttt;
c) compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio, con la sola eccezione delle spese di CTU che restano a carico, in misura eguale, di entrambi i ricorrenti.
Così deciso in Nola, all'udienza del 4.10.2011
Il Giudice
dr. Fabio Maffei
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