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ASSICURAZIONE RC AUTO CONTRATTO
disdetta della compagnia, non conforme
aumento premio illegittimo
Giudice di Pace di Caserta, Dr. Alfonso di Nuzzo sentenza
del 28 luglio 2011
UFFICO DEL GIUDICE DI PACE DI MADDALONI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, dott. Alfonso di Nuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n° * R.G. trattenuta in decisione il 20 maggio 2011, avente ad oggetto restituzione somme, vertente
TRA
*, attore, rappresentato e difeso per procura in margine allatto di citazione, dallavv. *, col quale elettivamente domicilia in * alla via .,
CONTRO
* Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce allatto di citazione notificato, dagli avv. * e *, presso i quali elettivamente domicilia in * alla via * , convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alludienza conclusionale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
FATTO E DIRITTO
I) La presente sentenza è stesa senza lesposizione dello svolgimento del processo, ovvero ai sensi del secondo comma dellart. 132 C.P.C., sì come modificato dallart. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
II) Non è stato possibile, per lindisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.
III) Non può essere accolta leccezione di nullità dellatto introduttivo del giudizio, spiegata dallassicuratore convenuto. La giurisprudenza della S. C. di Cassazione, che ravvede nel requisito della massima semplificazione il carattere principale della citazione proposta al Giudice di Pace, esclude la ricorrenza dellart. 163 C.P.C. previsto invece per il procedimento innanzi al tribunale.
Recita testualmente la massima n. 8074/02: <<In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall’art. 320 c.p.c. L’atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l’instaurazione del contraddittorio.>>. Nel caso di specie, inoltre, non ricorre la sanzione di nullità prevista per limpossibilità dinstaurare il contraddittorio giacchè esso, difatti, è stato regolarmente instaurato e sviluppato processualmente.
IV) Abrogati dal D. Lgs. 209/05 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001 n. 57, il contenuto di quelle norme è stato parzialmente riversato nellart. 131 del codice delle assicurazioni private (già citato D. Lgs.), rubricato Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, e che prevede: 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché unadeguata informazione ai soggetti che devono adempiere allobbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica. 2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dellimpresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione. 2 bis. Per lofferta di contratti relativi allassicurazione r.c. auto, lintermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dallimpresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. Linformazione è affissa nei locali in cui lintermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente. 2 ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dellintermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto. 3. LISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.
Il sistema di trasparenza tariffaria tracciato dalla norma, invero, poggia più su basi auspicabili che concrete: ai punti vendita, di norma, lassicurato si porta alla vigilia delle scadenze di premio e dunque solo in quelle occasioni, e se opportunamente richiamata la sua attenzione, può prendere nota delle rinnovate condizioni contrattuali; lo strumento internet, poi, presuppone anzitutto che lassicurato sia dotato di un personal computer e sappia usare la rete internet, circostanze che non possono darsi per scontato. Una recente indagine condotta dallOsservatorio permanente sui contenuti digitali, infatti, stima sconosciuta la rete a circa il 60% degli italiani, che non usano internet né per il lavoro né per motivi personali né per svago.
Ripara la lacuna normativa, il Regolamento ISVAP del 9 agosto 2006 n. 4 (in G. U. del 26 settembre 2006 n.224, aggiornato con modifiche e integrazioni apportate dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8 febbraio 2008), che agli artt. 2, 3 e 4 espressamente prevede:
Art. 2 Obblighi di comunicazione.
1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
2. L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del decreto.
Art. 3 Contenuto della comunicazione.
1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
– la data di scadenza del contratto;
– eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
– indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.
Art. 4 Obbligo di rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio.
1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2, l’attestazione sullo stato del rischio. In caso di richiesta ai sensi dellarticolo 134, comma 1-bis , del decreto le imprese trasmettono al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, lattestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.
2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e’ stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l’attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto e’ stato prorogato all’atto della riattivazione.
[omissis]
Nella fattispecie, dei precetti appena richiamati soltanto uno è stato rispettato da * S.p.A., ovvero quello inscritto nellart. 4 del Regolamento.
Effettivamente, deve riconoscere il magistrato, con la comunicazione del 30 luglio 2010 versata in atti, allassicurato odierno attore è stato trasmesso lattestato di rischio. La stessa nota, però, pur se si richiama ai predetti articoli regolamentari, non contiene alcuna delle specifiche informazioni previste dallart. 3 del regolamento; in seconda pagina, difatti, lalinea informazioni sul premio di rinnovo si chiosa con linvito allassicurato a rivolgersi al suo abituale punto vendita o a connettersi al sito internet dellassicuratore per un preventivo personalizzato.
Insomma, per nessun verso la missiva di * S.p.A. è riconducibile alla norma regolamentare, e meno che mai allo schema di comunicazione previsto dallart. 3 del Regolamento e a questo accluso, formante lallegato 1, che al punto 3, concernente appunto le informazioni sul premio di rinnovo, prescrive dinserire la seguente frase: Il premio relativo all’annualità precedente è pari a Euro …… Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza è: Euro ….. La differenza rispetto all’annualità precedente è data dai seguenti fattori . .
V) Risulta, dai documenti versati in atti dal convenuto assicuratore, che lattore ha sottoscritto il rinnovo di polizza assicurativa r.c.a. in scadenza il 22 ottobre 2010, il precedente giorno 21.
È giuridicamente indifferente e improduttiva dalcuna conseguenza la circostanza che lattore si sia portato presso lufficio dellassicuratore in tempo giusto utile per il rinnovo contrattuale; fa specie, invece, che soltanto allora, laddove doveva averne preventiva informazione e cognizione, ha avuto coscienza dellaumento del premio assicurativo.
Non può dirsi, dunque, infondata la sua protesta dessersi trovato nellimpossibilità di recedere dal contratto, al quale ha evidentemente dovuto convenire non per libera scelta, come pretende la difesa di * S.p.A., ma per necessità determinata dallimpossibilità materiale di procacciarsi altro contratto assicurativo in tempo utile per lindomani.
VI) In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere allesecuzione del contratto, così come alla sua formazione e alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5 marzo 2009 n. 5348 e Cass. 11 giugno 2008 n. 15476).
La clausola generale di buona fede e correttezza, dunque, è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nellambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 C.C.), quanto sul piano del complessivo assetto dinteressi sottostanti allesecuzione del contratto (art. 1375 C.C.).
I principi di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati nel tessuto connettivo dellordinamento giuridico. Lobbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462).
Una volta collocato nellordine dei valori insiti alla Carta costituzionale, il principio deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale, imposti dallart. 2 Cost., e la sua rilevanza sesplica nellimporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dellaltra a prescindere dallesistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
In questa prospettiva, si può affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. In sintesi, il fatto di disporre dun potere non è condizione sufficiente del suo legittimo esercizio se, nella situazione concreta, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato.
In questottica, la clausola generale della buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., può essere utilizzata anche nellambito dei diritti di credito, per scongiurare gli abusi duna posizione dominante, qualera, nella fattispecie, quella di * S.p.A.
La buona fede, insomma, è lorientamento per mantenere il rapporto giuridico – nel concreto, contrattuale – nei binari dellequilibrio e della proporzione.
Criterio rivelatore della violazione dellobbligo di buona fede oggettiva è labuso del diritto, i cui elementi costitutivi possono dirsi i seguenti:
a) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto, nella specie lassicuratore che rimodula, unilateralmente, i termini economici del contratto dassicurazione r.c.a.;
b) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità di forme, per quanto non rigidamente predeterminate;
c) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, è praticamente svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extragiuridico;
d) la circostanza che, proprio a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto, odierno assicuratore, e il sacrifico cui è soggetta la controparte, odierno attore.
Labuso del diritto, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea comunque lutilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore, ed è ravvisabile quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto e il suo esercizio, è alterata la funzione obiettiva dellatto rispetto al potere che lo prevede.
Ma reagisce lordinamento giuridico ponendo la regola generale di rifiuto di tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva, e nella formula della mancanza di tutela sta la finalità dimpedire che possano essere conseguiti i vantaggi ottenuti attraverso atti di per sè strumentalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza che è regola cui lordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.
Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, labuso del diritto; ma un problema di così pregnante rilevanza non è sfuggito allattenzione della Corte di legittimità (v. applicazioni del principio in Cass. 8 aprile 2009 n. 8481; Cass. 20 marzo 2009 n. 6800; Cass. 17 ottobre 2008 n. 29776; Cass. 4 giugno 2008 n. 14759 e Cass. 11 maggio 2007 n. 10838), il cui insegnamento porta alla conclusione che i principi di buona fede oggettiva e abuso del diritto, devono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali e di funzione sociale, ex art. 42 Cost.,e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In questa prospettiva, i due principi sintegrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico; linterpretazione dellatto giuridico di autonomia privata, prospettando labuso, comporta la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi stessi sono conferiti, e qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dallordinamento, savrà abuso. In questo caso, il superamento dei limiti interni o esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio.
E non può darsi in dubbio, allo stato delle emergenze processuali, nella specie, che * S.p.A., se da un canto ha praticato il suo diritto delevare il premio assicurativo r.c.a., in funzione dei propri canoni di valutazione del rischio, per altro è stata volontariamente avara dinformazioni pregnanti e, al tempo stesso, potenzialmente compromettenti la prosecuzione del rapporto contrattuale, al proprio assicurato, nonché consumatore, odierno attore. * S.p.A., pertanto, in quanto manchevole, sul piano dellosservanza delle specifiche norme regolamentari poste dal superiore I.S.V.A.P. oltre che della buona fede contrattuale nei confronti di *, va condannata alla restituzione della somma di 123,00, oltre agli interessi al saggio legale corrente dal 21 ottobre 2010 al saldo; nel contempo va dichiarato, altresì, illegittimo, per i motivi di cui dianzi, laumento della polizza assicurativa r.c.a. intestata al ricorrente *, dal 21 ottobre 2010 allattualità.
VII) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo decisum.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in via preliminare:
-respinge le eccezioni di * Assicurazioni S.p.A.;
nel merito:
-accoglie la domanda di *, e
-condanna * Assicurazioni S.p.A. alla restituzione della somma di 123,00, oltre agli interessi al saggio legale corrente dal 21 ottobre 2010 al saldo
-dichiara illegittimo laumento della polizza assicurativa r.c.a. intestata al ricorrente *, dal 21 ottobre 2010 allattualità, e
-condanna * Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi 555,05 di cui 300,00 per diritti, 216,00 per onorario e 39,05 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario che ne fa espressa richiesta.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Maddaloni il 28 luglio 2011.
IL GIUDICE DI PACE
(dott. Alfonso di Nuzzo)