ASSISTENZA AI DANNEGGIATI – SÌ ALL’INDENNIZZO SOLO SE I TESTIMONI VENGONO IDENTIFICATI SUL LUOGO DELL’INCIDENTE

La legge Concorrenza 124/2017 riforma il settore Rc auto: dopo due anni e mezzo di discussioni in Parlamento, a inizio agosto ha avuto l’ok definitivo del Senato, e va a toccare diversi aspetti del Codice delle assicurazioni. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, entrerà in vigore il 29 agosto. Fra i vari articoli riscritti, c’è quello sui testimoni, ossia sulle persone che assistono a un incidente, diventando fondamentali per ottenere il risarcimento (vedi qui come si compila il Modulo blu della constatazione amichevole). Un punto chiave della Rca, visto che spesso le compagnie parlano di testimoni fasulli (non hanno assistito all’incidente), chiamati a illustrare la dinamica di sinistri mai accaduti: le truffe che, stando alle assicurazioni, gonfiano i rimborsi, facendo salire i costi a carico delle imprese e, di riflesso, i prezzi Rc auto.

Questa la novità

Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di incidenti con soli danni a cose, al fine di evitare i testimoni di comodo, quelli che in altro modo si definiscono testimoni di professione: presenti a più sinistri, sono l’ago della bilancia del rimborso. Ecco la novità: l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente con soli danni alle cose deve risultare dalla denuncia di sinistro. Insomma, subito. Oppure dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa e non più tardi. Ma che cosa significa tardi? Vuol dire o non nel primo atto utile, o comunque dopo la decorrenza dei termini (60 giorni) dalla richiesta della compagnia: nel paragrafo sotto ulteriori dettagli.

Se manca l’indicazione dei testimoni

Se l’indicazione dei testimoni manca, deve essere richiesta dalla compagnia, con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta: l’assicurazione invia una raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Dopodiché, la compagnia deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di 60 giorni. Qual è l’obiettivo del legislatore? In teoria, abbattere le frodi; in realtà, pare più una norma che facilita la gestione dei sinistri da parte delle compagnie.

Testimoni tardivi: che cosa succede

È guerra infine ai testi recidivi (chi assiste a 3 incidenti in 5 anni): il giudice li segnala alla Procura. Può darsi che l’identificazione dei testimoni avvenga in un momento successivo: l’automobilista indica i testi, ma tardi. Tutto questo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta: in parole povere, quei testimoni tardivi non contano; è come se il sinistro fosse senza testi. C’è un’eccezione: le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente. Se l’assicurato non indica i testi, che però risultano nel verbale di sinistro, quei soggetti valgono come prova.