E, accaduto pochi giorni addietro: una mamma aveva parcheggiato l’auto in discesa per ritirare il proprio figlio che frequentava la scuola materna. Ad un certo punto il veicolo si è messo in movimento, ha sfondato la recinzione dell’asilo Primo Maggio de L’Aquila, e ha ucciso un bambino di 4 anni.

Perché il veicolo autonomamente si è rimesso in movimento? E’ proprio su questo che la polizia giudiziaria sta eseguendo accurate indagini. Probabilmente la conducente, dopo aver arrestato l’auto, non ha inserito, o ha inserito male, il freno al mano. Aveva l’obbligo di farlo?

Proprio questo è il quesito a cui dovrà dare risposta chi sta indagando. Noi esponiamo qui di seguito alcune nostre considerazioni.

La questione è normata dall'articolo 158 del Codice della Strada e dall'articolo 353 del Regolamento di attuazione. lo voglio ricordare soprattutto a me stesso. Nel valutare un eventuale profilo di colpa legato ad una quaksiasi infrazione al codice della strada va consultato non solo il codice ma anche e soprattutto il suo Regolamento di attuazione.

Art. 353. Regolamento di Attuazione

Fermata e sosta dei veicoli

1. Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.

2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote. 3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

Art. 158. Codice della Strada

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

1. La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

Conclusioni

Dunque si può affermare che in casi come questi, causati magari anche solo da una semplice distrazione, vi è una ineludibile responsabilità da parte di colui che aveva parcheggiato la vettura. Ribadiamo che stare alla guida di un veicolo non è cosa da fare con leggerezza ma sempre con la massima attenzione.