La Corte di Cassazione ritorna sull'efficacia probatoria del verbale redatto da un pubblico ufficiale, in riferimento agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Oggetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione è il rapporto di un sinistro stradale redatto da operatori di polizia municipale. Con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che “l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Tale decisione, valida anche per i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, e per ogni altro atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, si pone in linea con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale tra un ciclomotore e un autoveicolo. Entrambi i veicoli avevano medesima percorrenza: l'autoveicolo sorpassa il ciclomotore e poco dopo svolta a destra. L'urto avviene tra la parte anteriore del ciclomotore, che pur dovendo svoltare a destra, proseguiva invece diritto, e la parte posteriore destra dell'autoveicolo. Dal verbale di ricostruzione della dinamica del sinistro si evince che l'organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi ha contestato la violazioni degli articoli 148, comma 3, e dell'articolo 154, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), codice della strada.
In sintesi, tali norme sanzionatorie prescrivono che:
- Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio;
- I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
- I conducenti, devono altresì, per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Nel caso di specie, l'autoveicolo ha sorpassato il ciclomotore, e nell'effettuare tale manovra di sorpasso e l'immediata successiva manovra di svolta a destra, ha causato il sinistro stradale, creando, in tal modo, pericolo e intralcio agli altri utenti della strada; inoltre, nell'effettuare la svolta a destra, l'autoveicolo non si è tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, altrimenti in sinistro non si sarebbe verificato.
Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l'articolo 149, codice della strada, concernente la distanza di sicurezza tra veicoli. Dal punto di vista della responsabilità per la causazione del sinistro, e, di conseguenza, per il risarcimento dei danni causati a seguito dell'urto, i giudici di legittimità rammentano che “in tema di scontro tra veicolo, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”.
di Marco Massavelli (Studio Cataldi)