Mentre stai tranquillamente circolando con la tua auto su una strada a doppio senso di marcia accade che dalla corsia opposta, una macchina ti viene addosso perché ha appena perso il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico.
Scontro frontale avvenuto sulla tua corsia di marcia.
Tu pensi di avere diritto ad essere risarcito perché l’altro ha invaso la tua corsia di marcia.
L’altro sostiene che la colpa non è sua e che lo scoppio di una gomma è un fatto casuale, imprevedibile e inevitabile.
Chi ha ragione? Una recente ordinanza della Cassazione offre una soluzione.
Il caso dello scoppio della gomma viene ritenuto dai giudici come un «caso fortuito» quando non è dovuto a un’omessa manutenzione degli pneumatici da parte del proprietario; questi può essere responsabile solo se la superficie delle ruote è usurata e non ha provveduto alla sostituzione. Ma se lo scoppio è accidentale, come nel caso di un impatto con una pietra presente sulla strada, la responsabilità non è del conducente.
Non potrai quindi rivalersi sull’altrui assicurazione essendo lo scoppio della gomma una circostanza insorta improvvisamente ed in modo imprevedibile, tale per cui nessuna critica può essere fatta al conducente per l’omesso controllo della guida. Tutt’al più si potranno vagliare i profili di una responsabilità del Comune se lo scoppio è stato causato da un difetto di manutenzione della strada, come nel caso di una buca nascosta.
Se quindi lo scoppio della ruota non è dovuto a cause provenienti dall’omessa manutenzione degli pneumatici oppure da responsabilità dell’amministrazione per le condizioni del tracciato stradale, l’automobilista danneggiato non riceverà mai alcun risarcimento.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 settembre – 26 ottobre 2017, n. 25421