Cinture di sicurezza: sentenza “numero 21514 della Seconda sezione civile” che annulla la decisione del Giudice di Pace di Milano
Il Sig. Antonio S. viaggiava a bordo di una vettura che restava coinvolta in un incidente stradale. A seguito di tale incidente interveniva la autorità giudiziaria e gli agenti elevarono, nei confronti di Antonio S., contravvenzione perché, a loro dire, non indossava le cinture di sicurezza. Essi traevano quest’ultimo convincimento dall’aver riscontrato che «le cinture di sicurezza del passeggero erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento, mentre se l'automobilista le avesse indossate queste dovevano rimanere avvolte ma scorrevole e non bloccate».
Antonio S. ricorse al Giudice di pace di Milano che condivise il ragionamento degli agenti e nel marzo 2006 convalidò la contravvenzione senza tener conto dei profili ricavabili dagli altri elementi dedotti dal passeggero trasportato che aveva prodotto perizia tecnico dinamica e perizia medico legale che contraddicevano l’assunto degli agenti.
Avverso a tale convalida Antonio S. presentò ricorso per Cassazione.
La Cassazione, con sentenza numero 21514 della Seconda sezione civile, ha accolto il ricorso del passeggero trasportato e ha dichiarato che «la sentenza emessa del Giudice di Pace dà atto della copiosa documentazione prodotta dall'opponente ma fonda il proprio convincimento solo sulle deduzioni degli agenti e sulle dichiarazioni del conducente».
In definitiva, secondo la Suprema Corte, «si dà luogo ad una opzione probatoria non motivata sufficientemente rispetto ai profili ricavabili dagli altri elementi dedotti» dal passeggero trasportato «con particolare riferimento alla perizia tecnico dinamica e a quella medico legale prodotte che meritavano più considerazione».
Da qui l'accoglimento del ricorso di Antonio S. e il rinvio del caso al Giudice di pace di Milano che dovrà rivalutare la vicenda non più sulla sola base di quanto riferito dagli agenti ma considerando le perizie a disposizione. corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-ottobre-2011-n-21514