Dal 26 agosto 2023 cambiano le regole per iscriversi all’albo dei CTU
In questo articolo descriveremo il contenuto dell’articolo 4 del DECRETO 4 agosto 2023, n. 109: Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy; ha adottato il seguente regolamento: DECRETO 4 agosto 2023, n. 109 concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.
Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023
Art. 4.
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
- Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che:
- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
- Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
- Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b) , sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante.
- Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d) , sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
- In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
- Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b) .
- L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
- Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.