Ecco come gli Ordini Professionali garantiscono i committenti
D.Lgs n. 33/2013 – Trasparenza della Pubblica amministrazione – obbligo di pubblicazione per gli ordini professionali
Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,recante "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,n. 190. A riguardo, per gli ordini professionali il D.lgs.33/13 si applica relativamente alle informazioni legate essenzialmente al funzionamento dell'ente. Quindi, nel sito web di ogni Collegio, dovrà essere predisposta una sezione denominata '"Amministrazione trasparente" In tale area, gli atti ed i provvedimenti che il Collegio ha l'obbligo di pubblicare sono i seguenti: 1) Pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corre dati dai documenti normativi di riferimento. Quindi, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (Consiglio direttivo: nominativi e cariche); b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei re sponsabili dei singoli uffici (uffici di Segreteria, organi con funzioni delegate, se presenti, come commissioni, etc.); c) all'illustrazione in forma semplificata dell' organizzazione dell'amministrazione; d) all'elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (Art. 13); 2) Con riferimento ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di in dirizzo politico, con riferimento a tutti propri componenti, sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione dei componenti il consiglio direttivo del Collegio, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum di ogni componente; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. La pubblicazione dei dati ritenuti obbligatori per gli ordini professionali va effettuata entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. (Art. 14). 3) Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza (Art. 15). Quindi è necessario pubblicare da parte dei Collegi che si trovano in tali condizioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico dei consulenti e collaboratori; b) ilcurriculum vitae dei medesimi; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
4) Obbligo di pubblicazione concernente la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavo ro a tempo indeterminato, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Trimestralmente sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici (Art. 16).