Ecco come gli Ordini Professionali garantiscono i committenti

D.Lgs n. 33/2013 – Trasparenza della Pubblica amministrazione – obbligo di pubblicazione per gli ordini professionali

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,recante "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,n. 190. A riguardo, per gli ordini professionali il D.lgs.33/13 si applica relativamente alle informazioni legate essenzialmente al funzionamento dell'ente. Quindi, nel sito web di ogni Collegio, dovrà essere predisposta una sezione denominata '"Amministrazione trasparente" In tale area, gli atti ed i provvedimenti che il Collegio ha l'obbligo di pubblicare sono i seguenti: 1)  Pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corre­ dati dai documenti normativi di riferimento. Quindi, tra gli altri, i dati relativi: a)  agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (Consiglio direttivo: nominativi e cariche); b)   all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei re­ sponsabili dei singoli uffici (uffici di Segreteria, organi con funzioni delegate, se presenti, come commissioni, etc.); c)  all'illustrazione in forma semplificata dell'  organizzazione dell'amministrazione; d)   all'elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (Art. 13); 2)      Con riferimento ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di in­ dirizzo politico, con riferimento a tutti propri componenti, sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni: a)   l'atto di nomina o di proclamazione dei componenti il consiglio direttivo del Collegio, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b)  il curriculum di ogni componente; c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. La pubblicazione dei dati ritenuti obbligatori per gli ordini professionali va effettuata entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. (Art. 14). 3)      Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza (Art. 15). Quindi è necessario pubblicare da parte dei Collegi che si trovano in tali condizioni: a)  gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico dei consulenti e collaboratori; b)  ilcurriculum vitae dei medesimi; c)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

4)      Obbligo di pubblicazione concernente la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavo­ ro a tempo indeterminato, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Trimestralmente sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici (Art. 16).

 5)      Obbligo di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo detenninato (Art. 17). 6)    Obbligo di comunicazione dei bandi di concorso, per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate (Art. 19). 7)  Obbligo di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (Art. 23). Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione <onetrasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a)  autorizzazione o concessione; b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici. relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al de­ creto legislativo  12 aprile 2006,n. 163; e) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento . La pubblicazione avviene nella forma di scheda sintetica. 8 ) Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati at­tesi di bilancio, nonché dei dati concernenti. il monitoraggio degli obiettivi (Art. 29).