Consulenza Tecnica
Nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di XXXXXXX (n. ……. – G.U. ………………)
per il Sig. PARTE LESA (nato a …….. il ../../….) il quale ha citato in giudizio la CONVENUTA COMPAGNIA e il RESPONSABILE CIVILE per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle lesioni fisiche subite a seguito del sinistro stradale (occorso il ../../…. in XXXXXXX, alla via …….) e, precisamente, in forza della collisione verificatasi tra:
→ la Lancia Y (tg. XXNNNXX) nella quale egli era trasportato (occupando il posto di passeggero anteriore), condotta da CONDUCENTE VEICOLO, di proprietà di ………………… ed assicurata presso la CONVENUTA COMPAGNIA;
→ la Fiat Punto (tg. YYNNNYY) condotta da CONDUCENTE VEICOLO CONVENUTO, di proprietà di PROPRIETARIO VEICOLO CONVENUTO.
Cap. I. L’incarico, il quesito formulato e i documenti esaminati.
io sottoscritto Per. Ind. Gaetano ESPOSITO [con studio in Scisciano (NA) alla via Sabato Borzillo 15 – tel. 336909313; email: gaetano.esposito.napoli@gmail.com] sono stato incaricato dal Sig. PARTE LESA:
- di esaminare tutti gli atti di causa e, in particolar modo:
→ la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. dell’avv. …………. (patrocinatore della CONVENUTA COMPAGNIA);
→ la consulenza tecnica redatta il ../../…. dal CONSULENTE TECNICO su incarico del P.M. di XXXXXXX nell’ambito del p.p. n. XXXX/YYYY RGNR a carico del conducente del veicolo Y tg. XXNNNXX) il quale ha patteggiato la pena assumendosi l’esclusiva responsabilità del sinistro1;
→ i verbali di rilievi redatti nell’immediatezza dai CC;
→ i verbali di Pronto Soccorso;
→ consulenze medico-legale del dr ………. redatta il ../../….;
- di verificare se, sotto il profilo tecnico-scientifico, è fondata:
- la deduzione del CT del PM secondo cui “le due cinture di sicurezza non risultano bloccate dall’urto per cui si può dedurre che non erano allacciate al momento del sinistro” [pag. 22 della consulenza];
- le affermazioni del legale della CONVENUTA COMPAGNIA [pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.] secondo cui:
- “tale sistema di ritenuta (ndr cinture di sicurezza) è un dispositivo in grado di mantenere la fissità spaziale dell’occupante rispetto alle coordinate dell’abitacolo,
- Al CONDUCENTE VEICOLO SU CUI VIAGGIAVA LA PARTE LESA, unico imputato nel citato p.p. n. XXXX/YYYY RGNR RGNR è stato imputato il reato p. e p. dagli “artt. 589II e 590III in relazione all’art. 583I c.p. perché, alla guida dell’autovettura Lancia Y, tg. XXNNNXX, mentre procedeva (in direzione DESTINAZIONE) in via ………… – proveniente direzione PROVENIENZA– a velocità superiore a quella consentita per legge, perdeva il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta ed impattando così il veicolo Fiat Punto tg YYNNNYY che circolava nella corsia di marcia opposta (in direzione PROVENIENZA DELL’AUTO INVESTITRICE) e che all’esito del violento impatto frontale, rovinava sul guard rail posto sul lato destro del senso di marcia:
- per colpa generica e specifica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza di leggi, segnatamente, violando l’art. 142 del D.Lgs n. 285/1992 (c.d.s.) ovvero tenendo un velocità superiore a quella consentita nel predetto tratto stradale 50 Km/h);
- cagionava la morte di PARTE DECEDUTA (trasportato sul lato anteriore passeggero della Fiat punto tg. YYNNNYY) avvenuta per effetto del su descritto impatto per grave shock traumatico con terminale arresto cardio-respiratorio determinato da traumatismo contusivo – fratturativo di natura polidistrettuale;
- cagionava altresì lesioni gravi a PARTE LESA consistite in politrauma da incidente stradale con conseguente emorragia della convessità cerebrale destra e frattura del femore destro, guaribili in un tempo superiore a gg. 40. Querela del ../../….”.
sfruttando lo spazio di sopravvivenza dello stesso, al fine di ridurre ulteriormente i valori di decelerazione. Gli obiettivi di un sistema di ritenuta sono:
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- ridurre i valori di decelerazione del passeggero;
- evitare il contatto del passeggero con le strutture dell’auto;
- rendere meno lesivo il contatto qualora si verifichi”;
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- di conseguenza, “…. la corretta applicazione della cintura di sicurezza avrebbe bloccato solidamente il Sig. PARTE LESA al sedile anteriore dell’auto, non permettendone, quindi, l’impatto contro il cruscotto della vettura. Queste le motivazioni che hanno portato il medico fiduciario dott. ……. a dover necessariamente segnalare che è stato proprio il mancato corretto utilizzo del dispositivo di protezione a causare la produzione delle lesioni, infatti, se l’attore avesse tenuto la cintura di sicurezza ben allacciata, le stesse non si sarebbero potute realizzare o quantomeno sarebbero state di minore entità”;
- in breve, per il legale della CONVENUTA COMPAGNIA “nel caso di specie non può ammettersi una compatibilità tra le consistenti lesioni cerebrali con relative fratture craniche, il trauma distorsivo con fratture vertebrali plurime del rachide cervicale, le fratture del femore, patite dall’attore ed un corretto utilizzo del sistema di ritenuta” .
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Cap. II. In merito alla deduzione del CT del PM sopra riportata sub. 1.1
IL CT del PM riporta, a pag. 21 del suo elaborato, due foto delle cinture di sicurezza per poi scrivere, a pag. 22 una deduzione di due righe.
Foto 17 di pag. 21 della consulenza del CTPM
Foto 18 di pag. 21 della consulenza del CTPM
Dopo di ciò, il CT del PM, senza fornire alcuna motivazione, scrive:
E’ doveroso svolgere una triplice osservazione premessa.
- Il CT del PM ha eseguito operazioni ex post, poiché, come si legge dal suo elaborato, non è intervenuto nelle immediatezze del fatto ma è stato incaricato con verbale del ../../…. e si è recato sul luogo del sinistro il ../../…., cioè quasi X mesi dopo il sinistro.
- L’accertamento richiestogli dal PM aveva ad oggetto la dinamica del sinistro con riferimento alla morte PARTE DECEDUTA, passeggero della Fiat Punto con la quale la Lancia Y (nella quale era passeggero LA PARTE LESA) si era scontrata.
La posizione di PARTE DECEDUTA (trasportato sul lato anteriore passeggero della Fiat punto tg. YYNNNYY) non è stata per nulla considerata nel quesito formulato dal PM che recita: «accerti il CT, previo esame degli atti acquisiti al fascicolo investigativo, sopralluogo del campo di sinistro ed esaminati i veicoli coinvolti, quale sia stata la dinamica del sinistro che ha determinato il decesso di PARTE DECEDUTA n. il 1.1…., individuando cause e modalità dello stesso, nonché acclarando eventuali responsabilità. Riferisca, infine, su quanto altro utile alla giustizia».
- La frase riportata a pa. 22 dell’elaborato del CT del PM (“le due cinture di sicurezza non risultano bloccate dall’urto per cui si può dedurre che non erano allacciate al momento del sinistro”) va pertanto letta tenendo conto che l’autore:
→ ha svolto gli accertamenti possibili a distanza di mesi dal sinistro,
→ non era stato incaricato di esaminare la posizione della PARTE LESA, passeggero della Lancia Y;
→ non ha concretamente svolto alcun accertamento per verificare se la PARTE LESA avesse le cinture allacciate o meno;
→ si è limitato ad effettuare, incidentalmente, una mera deduzione:
- basandola sulla mera osservazione di due fotografie (delle cinture) che ha riportato nel suo elaborato;
- senza lontanamente confrontarla con gli esiti delle lesioni riportate dalla PARTE LESA (di cui non v’è cenno nell’elaborato del CT del PM).
Quanto sopra premesso rende del tutto inutilizzabile l’affermazione del CT del PM perché ne azzera ogni valenza probatoria.
Ad ogni modo, si ritiene opportuno chiarire che il CT del PM non avrebbe potuto formulare alcuna deduzione sulla base delle due fotografie prodotte perché, come indica la letteratura in materia, occorre condurre una accurata analisi metodologica per raccogliere precise evidenze che consentono di stabilire se le cinture risultano utilizzate o meno all’atto di un sinistro2.
Le evidenze possono essere divise in due categorie:
→ danneggiamento del nastro della cintura o, più raramente, della linguetta di aggancio della fibbia;
→ tutte le altre evidenze.
È bene partire dalla considerazione oggettiva che nella grande maggioranza degli urti frontali di media/alta intensità è possibile ritrovare prove attendibili dell’utilizzo/non utilizzo delle cinture di sicurezza a livello di danneggiamento del nastro.
Qui in calce si riporta la Figura 3.22 contenente tre esempi di sfregamento del nastro e, di seguito, la Figura 3.23 contenente altro esempio di sfregamento nonché la Figura 3.24 contenente un esempio di sfregamento della fibbia.
2 Cfr: “La sicurezza passiva nella ricostruzione degli incidenti stradali” [ALL. 1] di SARTORI e PERFETTI nonché “La sicurezza passiva dell’autoveicolo” di DANTE BIGI [ALL. 2]
Il primo livello di verifica, per stabilire l’utilizzo o meno della cintura di sicurezza da parte dell’utente in Urto Frontale, afferisce, quindi, alla presenza di almeno una delle tre evidenze sopra mostrate.
La presenza anche di una soltanto di esse prova, in caso di Urto Frontale rilevante (qual è stato quello che ci occupa), che la cintura è stata utilizzata (invero solo in caso di Urto Frontale non significativo il nastro o la fibbia possono restare indenni dalle evidenze sopra indicate).
In conclusione, posto che nel caso che ci occupa la severità dell’urto è stata certamente elevata (vedi foto deformazioni del veicolo)
consegue che, per escludere l’allacciamento delle cinture, il CT del PM avrebbe dovuto condurre un mirato accertamento, all’esito del quale avrebbe dovuto motivatamente escludere la presenza sul nastro e sulla fibbia delle evidenze in parola: ma il CT del PM non ha mai condotto una siffatta indagine.
Cap. III. In merito alle tesi sostenute dal legale della COMPAGNIA sopra riportate sub. 1.2.
Il legale della COMPAGNIA sostiene che il trauma cranico sia strettamente legato al fatto che, non essendo PARTE LESA cinturato, il suo corpo poteva liberamente muoversi, secondo le forze impresse, nell’ambito dell’abitacolo.
Niente di più inesatto.
Il referto del Pronto Soccorso di XXXXXXX indica che PARTE LESA ha riportato “un trauma cranico maggiore con vasta FLC parieto occipitale destra”: analoga indicazione si evince dalla cartella clinica dell’ospedale ………… e da una eloquente foto inserita nella consulenza del dr ………………….
Localizziamo (con rettangolo rosso) la zona interessata
Foto estrapolata dalla consulenza medico-legale del dr …………………
E’ evidente che il trasportato non si è spostato, in avanti, secondo la direzione dell’asse della vettura perché la ferita è localizzata poco al di sopra dell’orecchio.
Il testo qui già citato in nota 1, afferma che, quando un utente è cinturato “…. al termine dell’azione del sistema di ritenuta frontale gli occupanti rimbalzano all’indietro con il rischio di urtare contro i finestrini laterali e/o le strutture ad essi adiacenti” (montanti).
Nel caso che ci occupa è proprio avvenuto ciò che è stato descritto.
Infatti, la ferita e la sua conformazione è compatibile con un urto contro il montante centrale destro della vettura.
Va detto che la cintura di sicurezza, sistema di ritenuta a tre punti, blocca il movimento longitudinale ma non quello trasversale dell’occupante del veicolo. Ossia tale sistema evita che passeggero vada ad urtare contro il parabrezza e/o il cruscotto, ma non impedisce allo stesso di urtare contro le strutture laterali dell’abitacolo.
Non a caso nei veicoli da competizione, destinate ad affrontare gare ad elevate velocità (vedi Formula 1), si utilizzano sistemi di ritenuta doppi che bloccano sia il movimento longitudinale che quello trasversale
Completando il nostro ragionamento dobbiamo anche dire che la vettura Lancia Ypsilon, ove era passeggero PARTE LESA, alle prove di crash test della Euroncap ha fornito deludenti risultati per la sicurezza degli occupanti. Infatti, le è stato attribuito un punteggio di 2 stelle e la protezione degli occupanti adulti è pari al 44%.
Gli esiti dei precedenti test sono analoghi., come può evincersi dalla figura qui in calce.
Conclusioni
Si è dimostrato che il passeggero PARTE LESA, contrariamente a quanto affermato dal Consulente del PM, viaggiava con le cinture di sicurezza correttamente allacciate.
Assicuro di aver redatto le presenti note in assoluta scienza e coscienza ed al solo fine di far emergere la verità dei fatti e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
N. B. : di seguito il video di Euroncap che dimostra come il passeggero cinturato in caso di impatto viene prima sospinto contro l'airbag e poi respinto all'indietro procurandosi danni alla parte posteriore del cranio.