Le  Imprese assicuratrici, motivandolo come atto per contrastare il fenomeno delle truffe assicurative, incentivano l’installazione a bordo dei veicoli assicurati di dispositivi della “scatola nera”.

Facendo leva sul loro elevato potere economico le compagnie sono riuscite ad ottenere, dai politici italiani, una modifica al codice delle Assicurazioni che ha determinato un diverso regime legale degli effetti probatori della scatola nera stabilendone l’utilizzabilità dei risultati in sede processuale. Con la modifica dell’art. 145 bis del Codice delle Assicurazioni, confermata dalla L.124/2017, il Legislatore ha stabilito che, nei giudizi civili, le registrazioni della scatola nera facciano piena prova nei confronti della parte contro cui siano prodotti e che, chi intenda provare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti o opposte con quanto registrato, è preliminarmente onerato di provare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo.

Dall’interpretazione della norma emerge che il legislatore abbia escluso che la parte contro cui sono prodotti gli estratti della scatola nera possa provare il contrario mediante prova testimoniale, senza aver preliminarmente provato che tali registrazioni siano inattendibili ed inefficaci.

Pertanto, chi, vedendosi negato in via stragiudiziale il risarcimento, agisce dinanzi all’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale e vede prodotti in giudizio report di scatola nera dovrà preliminarmente provare che al momento dello stesso la scatola nera non funzionasse o, viceversa, che sia stata manomessa o che i dati rilevati sono inattendibili.

Ci sono alcuni Giudici di Pace che hanno accolto la richiesta della parte attrice di nominare un CTU per gli opportuni accertamenti sulla attendibilità della scatola nera.

Attualmente va segnalato che la questione del valore probatorio della scatola nera è stato rimesso alla valutazione della Corte costituzionale con un’ordinanza del giudice di pace di Barra (Dott. Ruscillo), emessa il 30 settembre, appena un mese e mezzo dopo l’entrata in vigore della nuova norma.

Il sospetto di incostituzionalità nasce soprattutto dal fatto che la norma (l’articolo 1, comma 20, della legge 124/2017) attribuisce il valore di piena prova dei fatti alle risultanze del dispositivo «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» (e la realtà ha dimostrato che casi del genere sono tutt’altro che teorici).

Ciò, secondo il citato giudice, comporta che nel processo in cui una parte privata (la compagnia assicurativa) deposita i dati registrati dalla scatola nera non avendo l’onere di «dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle risultanze», tale onere viene “scaricato” sulla controparte, il cui unico diritto ammesso dalla norma è solo quello di vedersi rendere fruibili le risultanze in questione.

Rispetto a tale produzione documentale di parte, la legge esclude che vi possa essere un contraddittorio tra le parti, come invece impone il principio della parità tra esse ed il diritto di difesa giusta (articoli 111 e 24 della Costituzione).
Tra l’altro, il danneggiato, per far valere le proprie ragioni e contrastare le risultanze della scatola nera, non può nemmeno utilizzare lo strumento della querela di falso, visto che si tratta di confutare atti con fede “privilegiata”, ma non provenienti da pubblici ufficiali.
Allora, non resterebbe che chiedere al giudice di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Va aggiunto poi che non risulta affrontato dalla norma il problema delle scatole nere già montate, all’atto dell’entrata in vigore della norma, sui veicoli in circolazione: sul punto la disposizione afferma che il giudice dovrebbe attribuire valore di prova legale ai dispositivi già in uso, purché «equiparabili».

Ma tale equiparabilità va valutata in base a requisiti che non risultano ancora fissati dal decreto ministeriale.

Dunque, il giudice dovrebbe dare valore alle risultanze della scatola nera come imposto dalla legge in vigore, senza avere la certezza che essa sia poi riconosciuta idonea.

In conclusione, si è dimostrato come, dal punto di vista giuridico, sia molto dubbio l’applicabilità di questa norma.

Io voglio solo dire che anche dal punto di vista tecnico vi sono molti punti da segnalare a dimostrazione che, non sempre, il risultato che si rileva dal cosiddetto report della scatola nera, si rivela ATTENDIBILE, ma di questo parliamo in altro articolo.