Il Senato della Repubblica, in data 21 settembre 2021, ha approvato il disegno di legge  d’iniziativa governativa in merito all’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

In un contesto assai ampio che tenta di introdurre con sempre più forza i riti alternativi (mediazione, arbitrati) vi è spazio per alcune novità anche in tema di consulenza tecnica. Ai CTU è interamente dedicato l’art. 16 che detta i seguenti principi per la redazione di decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici.

Eccoli:.

  • a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l’accesso alla professione anche ai più giovani;
  • b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
  • c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
  • d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d’appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all’altro;
  • e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;
  • f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell’anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
  • g) istituire presso le corti d’appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il Dr. Marco Rossetti  in questo suo scritto, pubblicato il 3 novembre 2021, giudica le modifiche apportate alla normativa relativa ai C.T.U. un’occasione perduta perchè Il d.d.l. 1662 approvato dal Senato non affronta i 4 grandi nodi irrisolti dell’attività di consulenza nel processo:

  • le competenze,
  • i tempi,
  • la deontologia,
  • i compensi

Il Dr. Marco Rossetti è stato giudice del Tribunale di Roma dal 1991 al 2007, eccezion fatta per un triennio (1998-2001) in cui venne chiamato a svolgere le funzioni di Assistente di Studio presso la Corte Costituzionale. Nel 1995 concepì ed introdusse nella giurisprudenza del Tribunale di Roma un sistema di calcolo c.d. “a punto” del danno alla salute, che facilitò le liquidazioni e, soprattutto, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie rispetto al passato.

Nel 2005 concepì ed introdusse un sistema analogo per la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d’un prossimo congiunto. Ambedue i suddetti sistemi, via via aggiornati e raffinati dai magistrati che gli sono succeduti, sono tuttora applicati nel distretto della Corte d’appello di Roma.

Dal 2007 al 2013 ha svolto le funzioni di Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione; dal 2013 è Consigliere della corte di cassazione.

È stato membro della Commissione Giuridica dell’ACI; è membro del consiglio direttivo della Associazione Italiana di Diritto delle Assicurazioni (AIDA).

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