Il danno biologico permanente può essere risarcito anche senza accertamenti diagnostici strumentali nonostante il decreto “Cresci Italia” che intendeva attuare tale automatismo. Radiografie, tac e rmn costituiscono l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale: la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini
Gli accertamenti diagnostici come radiografie, tac, rmn e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini, non sono condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento del risarcimento dell’invalidità permanente a seguito di un sinistro stradale. Ciò, nonostante le restrizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Cresci Italia” che, com’è noto, ha modificato l’articolo 139, comma secondo, del codice delle assicurazioni private. Per la Cassazione Civile, con l’importante ordinanza 22066/18, pubblicata l’11 settembre, che si pone in continuità con le due precedenti decisioni 18773/16 e 1272/18, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell’invalidità permanente risulta vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale: la diagnostica per immagini deve ritenersi l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale. Nella fattispecie che ha sollevato nuovamente un tema ancora dibattuto e che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sino alla decisione in commento, è continuato ad essere sentito come un punto di forza in mano alle assicurazioni nella quantificazione dei danni permanente, specie in tema di microlesioni, i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte, hanno accolto il ricorso dei danneggiati dopo che si erano viste rigettare le proprie richieste risarcitorie in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Lauro ed in secondo innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’appello. Per gli ermellini, ha errato il Tribunale a sostenere che il mero riscontro visivo da parte del medico legale sarebbe sufficiente soltanto per risarcire il danno da invalidità temporanea. Al contrario, sulla scia dei richiamati precedenti della stessa Corte, con l’ordinanza in commento, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito il principio secondo cui, «deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale». Al giudice del merito, quindi, dovrà essere demandato l’accertamento dell'«invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti e se la stessa possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale». Insomma, con la decisione di oggi, le assicurazioni non potranno più eccepire l’assenza di esami strumentali con referti per immagini per non liquidare i danni permanenti se gli stessi sono comunque dimostrabili a seguito delle necessarie e rigorose verifiche medico legali che possono riguardare il singolo caso.
Articolo tratto da: Sportello dei Diritti O.N.L.U.S.