Non c'è concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, anche se a velocità sostenuta (Cassazione, ordinanza n. 19115/2020)

Nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia. La Corte di Cassazione (VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020), ha chiarito che, colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l’impatto, può unicamente frenare.

La vicenda

Gli eredi di un uomo deceduto in un sinistro stradale avanzavano domanda di risarcimento. Nei tre gradi di giudizio gli eredi soccombono, in quanto i giudici hanno rilevato la colpa esclusiva del deceduto, il quale, alla guida della propria autovettura, aveva invaso la corsia opposta, in tal modo entrando in collisione con l’autovettura che procedeva in direzione opposta, e nonostante l’andatura di marcia sostenuta.

La suprema Corte, con la citata ordinanza, ribadisce la regola secondo la quale anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell’incidente, deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso.

Nel caso in esame, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l’intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell’impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. Secondo il collegio, pur essendo ipotizzabile un’andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell’altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua. Pertanto, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell’incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d’emergenza, e cioè può soltanto frenare per tentare di evitare lo scontro.

La prova liberatoria

E’ stato anche affermato che l’infrazione pur grave, quale l’invasione dell’altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, impone al giudice di verificare la condotta dell’altro guidatore per stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cassazione numero 477 del 2003). Ciò tuttavia non esclude, in base alla valutazione dell’efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente, che la elevata velocità non ha avuto alcuna incidenza causale dal momento che il conducente non avrebbe potuto compiere ulteriori manovre di emergenza, oltre a quella di frenare, per evitare l’impatto.

La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l’evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l’attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria. Il giudice d’appello, infatti, aveva accertato l’esclusiva responsabilità del guidatore deceduto evidenziando l’assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell’incidente, per l’improvvisa invasione della carreggiata.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 19115/2020>> SCARICA IL TESTO IN PDF